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Sez. 2, Sentenza n. 4409 del 23/07/1979 (Rv. 400954 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - FATTO NOTORIO - CONFIGURABILITA - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE ESPRESSAMENTE PROPOSTA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - RIVALUTAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1979-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400954-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - FATTO NOTORIO - CONFIGURABILITA - DOMANDA DI RIVALUTAZIONE ESPRESSAMENTE PROPOSTA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - RIVALUTAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*

In caso di mora del debitore, il creditore ha diritto, in applicazione dell'art 1224, secondo comma, cod civ, di essere risarcito di tutto il danno derivato dalla mancata disponibilita della somma dovutagli. E poiche la svalutazione monetaria, che comporta la progressiva menomazione dell'entita patrimoniale - espressa in moneta - spettante al creditore, costituisce un fatto notorio che non abbisogna di prova (art 115, secondo comma, cod proc civ), il giudice deve operare la rivalutazione che sia stata espressamente richiesta a titolo di risarcimento del danno. (Conf 5670/78, mass n 395451).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)