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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 536 del 11/01/2018 (Rv. 647378 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - TESTIMONIALE | Erede - Azione di accertamento di dissimulate donazioni - Limiti probatori alla simulazione - Condizioni - Dispensa dalla collazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2018-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647378-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - TESTIMONIALE

In tema di limiti alla prova testimoniale del negozio simulato posti alla parte (ovvero ai suoi successori universali) dall'art. 1417 c.c., l’erede che agisca per l’accertamento di dedotte dissimulate donazioni non è necessariamente terzo, assumendo tale qualità solo qualora, dopo aver esperito l'azione di riduzione per pretesa lesione di legittima, spenda la qualità di legittimario e non anche allorché agisca per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal "de cuius"; né consente il superamento, da parte dell'erede, dei suddetti limiti probatori il riferimento alla dispensa dalla collazione, trattandosi di istituto che opera solo dopo che sia stata accertata, in base alle previsioni di cui al cit. art. 1417 c.c., la natura di donazione dell'atto, ove la parte abbia inteso far valere in giudizio anche la qualità di legittimaria e l'azione di simulazione sia strumentale al coevo esperimento di quella di riduzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 737 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)