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Sez. 6, Sentenza n. 41251 del 14/11/2025 Cc. (dep. 23/12/2025) Rv. 289029-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Prescrizione del divieto di comunicare con la persona offesa - Utilizzo dei "social media" - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289029-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

In tema di arresti domiciliari, sussiste violazione del divieto di comunicare con la persona offesa non solo nel caso in cui la comunicazione sia a quest'ultima rivolta direttamente, ma anche nell'eventualità in cui essa avvenga in modo indiretto, mediante la pubblicazione sui "social media" di messaggi rivolti a una pluralità indeterminata di soggetti, a condizione che la persona offesa abbia accesso allo stesso canale e che risulti univocamente individuabile quale destinataria, in ragione del tenore e del contenuto del messaggio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo l'aggravamento della misura disposto nei confronti dell'indagato che, tramite i propri canali "social", aveva pubblicato messaggi offensivi e minacciosi all'indirizzo della parte lesa, accusandola altresì di aver formulato false accuse nei suoi confronti).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)