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Sez. 2, Sentenza n. 31693 del 26/06/2003 Cc. (dep. 28/07/2003) Rv. 226682 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO | Detenzione all'estero - Sussistenza - Manifestazione espressa di volontà dell'imputato di non volere presenziare al processo - Manifestazione esplicita di carenza di interesse - Rinuncia alla partecipazione al processo - Giudizio contumaciale - Legittimità.
Stato
decisa il 2003-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226682-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO

La detenzione dell'imputato all'estero, non connessa al procedimento di estradizione, non costituisce legittimo impedimento a comparire in Italia nel procedimento pendente nei suoi confronti e non preclude, pertanto, la celebrazione del giudizio in contumacia, nel caso in cui lo stesso abbia rinunciato espressamente alla partecipazione al processo, manifestando un totale disinteresse personale, in modo assoluto, chiaro e definitivo, a prescindere dalla singola fase processuale di riferimento e dalla instaurazione eventuale di una procedura di estradizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 lett. T, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 lett. T CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 720, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 484 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)