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Sez. 2, Sentenza n. 3100 del 31/03/1987 (Rv. 452196 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI - RECIPROCA INTERDIPENDENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452196-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI - RECIPROCA INTERDIPENDENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Al fine di accertare se le parti nel dar vita a diversi e distinti contratti (contestuali o non) caratterizzati ciascuno in funzione della propria causa e dell'individualità propria del tipo negoziale, li abbiano concepiti e voluti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, così che le vicende dell'uno debbano ripercuotersi su quelle dell'altro, condizionandone la validità e l'efficacia, il giudice del merito ha l'Obbligo di esaminare, col ricorso ai canoni ermeneutici posti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., quale sia l'effettivo contenuto dell'uno e dell'altro contratto e se il loro collegamento non ne consenta la collocazione su un piano di completa interdipendenza. Così, nell'ipotesi di contratto preliminare di compravendita di un immobile e di distinto e separato contratto di locazione dello stesso immobile contenente la previsione che i relativi canoni siano imputati al prezzo della compravendita per il caso di stipula del contratto definitivo, quest'unico fattore di collegamento tra i due negozi non può indurre a ritenere, senza una più penetrante indagine ermeneutica, che gli effetti della risoluzione per inadempimento del secondo, nonostante la sua natura di contratto ad esecuzione continuata, retroagiscano allo stesso modo di quelli del primo, e non, invece, che il collegamento si esaurisca nell'imputabilità dei canoni al prezzo della compravendita e che per il resto i due rapporti abbiano sorte autonoma e distinta. (V 1999/73, mass n 365141; (V 1358/70, mass n 347088).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)