Approvazione dello statuto della Regione siciliana
Testo in vigore al
Art. 5
1. I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.
Art. 6
1. I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.
Art. 7
1. I Deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.
Art. 8
1. Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 puo' proporre al Governo dello Stato lo scioglimento della Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto, Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.
2. L'ordinaria amministrazione della Regione e' allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.
3. Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.
Sezione II. Presidente regionale e Giunta regionale.
Art. 9
1. Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti dei Deputati.
2. La Giunta regionale e' composta dal Presidente regionale e dagli Assessori. Questi sono preposti dal Presidente regionale a singoli rami dell'Amministrazione.
Art. 10
1. Il Presidente regionale in caso di sua assenza od impedimento e' sostituito dall'Assessore da lui designato.
2. Nel caso di dimissioni, incapacita', o morte del Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea convochera' entro quindici giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente regionale.
Titolo II. Funzioni degli organi regionali.
Sezione I. Funzioni dell'Assemblea regionale.
Art. 11
1. L'Assemblea regionale e' convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno
venti Deputati
Art. 12
1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Deputati regionali.
2. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.
3. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal governo regionale.
Art. 13
1. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia.
2. Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'art. 29, comma 2, e pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale della Regione".
3. Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo, diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.
Art. 14
1. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
a) agricoltura e foreste;
b) bonifica;
c) usi civici;
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attivita' commerciali;
f) urbanistica;
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, saline;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d' Interesse nazionale;
i) pesca e caccia;
m) pubblica beneficenza ed opere pie;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichita' e delle opere artistiche;
o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione per pubblica utilita'.
Art. 15
1. Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.
2. L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della piu' ampia autonomia amministrativa e finanziaria.
3. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione ha legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.
Art. 16
1. L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sara' regolato, sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.
Art. 17
1. Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale puo', al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:
a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
b) igiene e sanita' pubblica;
c) assistenza sanitaria;
d) istruzione media e universitaria;
e) disciplina del credito, delle assicurazioni e de risparmio;
f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
g) annona;
h) assunzione di pubblici servizi;
i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.
Art. 18
1. L'Assemblea regionale puo' emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenze degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.
Art. 19
1. L'Assemblea regionale, non piu' tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regione le.
2. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.
3. All'approvazione della stessa Assemblea e' pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.
Sezione II. Funzioni del Presidente e della Giunta regionale.
Art. 20
1. Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma 1 e 2; 19 comma 1, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attivita' amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.
2. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.
Art. 21
1. Il Presidente e' Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.
2. Egli rappresenta altresi' nella Regione, il Governo dello. Stato, che puo' tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.
3. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.
Art. 22
1. La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione del servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.
Titolo III. Organi giurisdizionali.
Art. 23
1. Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.
2. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte del conti svolgeranno altresi' le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.
3. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.
4. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.
Art. 24
1. E' istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale nominato in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.
2. Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.
3. L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte e' ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.
Art. 25
1. L'Alta Corte giudica sulla costituzionalita':
a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;
b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.