diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 564 del 08/03/1963 (Rv. 260753 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - PER L'APERTURA - LATERALI OD OBBLIQUE - DISTANZA INFERIORE - FINESTRE APERTE SOTTO IL VIGORE DEL COD CIV 1865 - ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1963-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260753-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - PER L'APERTURA - LATERALI OD OBBLIQUE - DISTANZA INFERIORE - FINESTRE APERTE SOTTO IL VIGORE DEL COD CIV 1865 - ONERE DELLA PROVA.*

In conformita alla regola generale, secondo cui il convenuto e tenuto a fornire la prova dei fatti sui quali si fondano le eccezioni da esso sollevate per resistere alla domanda, incombe al convenuto l'Onere di provare che determinate finestre aperte a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dall'art 906 cod civ sono state praticate vigente il cod civ del 1865, che all'art 588 consentiva una minor distanza dal confine.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Abrog. art. 588, Cod. Civ. art. 906, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)