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Sez. L, Sentenza n. 521 del 10/02/1975 (Rv. 373827 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - FATTI COSTITUTIVI DEL DIRITTO AZIONATO - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - OBBLIGO DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373827-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - FATTI COSTITUTIVI DEL DIRITTO AZIONATO - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - OBBLIGO DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*

Nel vigente ordinamento processuale civile, dominato dal principio dispositivo delle parti, non spetta al giudice accertare di ufficio circostanze che, pur rientrando nei fatti costitutivi del diritto di cui si chiede il riconoscimento, non siano oggetto di contestazione da parte del convenuto. (V 1845/73, mass n 364850).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)