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Sez. 3, Sentenza n. 2821 del 06/08/1968 (Rv. 335482 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE.*
Stato
decisa il 1968-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335482-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE.*

La sanzione dell'improcedibilita dell'appello, prevista dall'art. 348 cod. proc. civ. per il caso in cui l'appellante non presenti il proprio fascicolo nella prima udienza, si applica anche nel caso in cui egli, dopo averlo ritirato, non lo restituisca nel termine utile di quattro giorni non liberi prima dell'udienza di discussione, riducibili a due, per gravi motivi con provvedimento del Presidente. (V. 1355-67).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)