Sez. 2, Sentenza n. 596 del 05/04/1965 Ud. (dep. 26/06/1965) Rv. 099748 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - PRECEDENTI PENALI DELLO IMPUTATO - NON HANNO VALORE DECISIVO - NECESSITA DI UNA VALUTAZIONE OGGETTIVA DELLA GRAVITA DEL FATTO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - PRECEDENTI PENALI DELLO IMPUTATO - NON HANNO VALORE DECISIVO - NECESSITA DI UNA VALUTAZIONE OGGETTIVA DELLA GRAVITA DEL FATTO.*
I precedenti penali dell'imputato non sono decisivi per la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiche la statuizione del giudice a tal riguardo postula necessariamente anche una valutazione oggettiva della gravita del fatto, che deve essere compiuta alla stregua dei criteri indicati nell'art 133 cod pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)