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Coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e il Ministro per l'industria e il commercio, con decreto da emanare di concerto, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative, rispettivamente dei bieticoltori e degli industriali saccariferi, possono determinare, all'inizio di ogni campagna agraria, il programma annuale di coltivazione delle barbabietole da zucchero e le modalita' di attuazione di detto programma, al fine di coordinare l'esercizio della bieticoltura e dell'industria zuccheriera con le esigenze di sviluppo economico e sociale delle zone agricole interessate e con le esigenze del consumo dello zucchero.

2. Il controllo degli investimenti a bietole, anche riguardo agli impegni di coltivazione, e' demandato ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e composta di un esperto che la presiede, di cinque membri in rappresentanza dei bieticoltori e di cinque membri in rappresentanza degli industriali saccariferi, rispettivamente designati dalle Associazioni nazionali maggiormente rappresentative o, in mancanza di tale designazione, indicati dai Ministri competenti.2

Art. 2

1. Il prezzo di cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera e' stabilito, entro il 28 febbraio di ogni anno per la campagna successiva, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, con le modalita' previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, avuto riguardo alle altre clausole contrattuali determinate ai sensi del successivo articolo.

2. Il prezzo come sopra stabilito deve intendersi a, tutti gli effetti prezzo fermo.

3. Il prezzo stesso e' di diritto inserito nei singoli contratti e l'interessato puo' ripetere la differenza anche dopo il pagamento.2

Art. 3

1. Gli accordi fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative, rispettivamente dei bieticoltori e degli industriali saccariferi, aventi ad oggetto le altre clausole contrattuali, sono approvati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio. Qualora, entro il 31 dicembre, non si sia addivenuto ad accordi, le clausole previste dal comma precedente sono fissate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.2

Art. 4

1. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, sentita la Commissione di cui al comma secondo dell'articolo 1 della presente legge, determina le qualita' di seme che possono essere utilizzate nella coltivazione delle barbabietole da zucchero.2

Art. 5

1. Per le barbabietole da zucchero del raccolto 1959 il prezzo di cessione, che risulta determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi, alla data di pubblicazione della presente legge, deve intendersi prezzo fermo.

2. Per il raccolto di cui al comma preredente sono confermate le altre condizioni di cessione concordata tra l'Associazione nazionale bieticoltori e le ditte e societa' saccarifere per la campagna 1957.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.2
Data a Roma, addi' 7 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA