Sez. 1, Sentenza n. 5358 del 27/01/1982 Ud. (dep. 29/05/1982) Rv. 153985 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - FINALITÀ - EQUIPOLLENZA - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - FINALITÀ - EQUIPOLLENZA - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
L'istituto della comunicazione giudiziaria rientra tra le garanzie difensive avente la funzione di informare l'inquisito di un procedimento a suo carico, al fine di porlo in condizione di esercitare il diritto di difesa nel processo che si va ad instaurare. Si tratta di un atto, che, non appartenendo alla categoria degli Atti a Forma vincolata, può essere sostituito, con eguale effetto, da Atti cosiddetti equipollenti. (nella specie, si trattava di motivi di ricorso, nei quali lo imputato deduceva di non avere ricevuto alcuna comunicazione giudiziaria in relazione ad una perquisizione domiciliare e al sequestro di corrispondenza, ove venne rinvenuta eroina pura, ordinata dal magistrato inquirente; in seguito, lo stesso imputato fu raggiunto da un ordine di cattura). (V mass n 145096).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)