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Sez. 1, Sentenza n. 5860 del 28/10/1988 (Rv. 460369 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESECUZIONE DELLA OPERA PUBBLICA - PERDITA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ - SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460369-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO - ESECUZIONE DELLA OPERA PUBBLICA - PERDITA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ - SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - IRRILEVANZA.*

Il decreto d'espropriazione, che sopravvenga dopo che il fondo del privato, occupato illegittimamente (per carenza originaria di titolo o per scadenza del periodo previsto per l'occupazione temporanea e d'urgenza), sia stato irreversibilmente trasformato, con il suo inserimento, strutturale e funzionale, nella costruzione dell'opera pubblica, è atto inidoneo ad incidere sull'Azione risarcitoria proposta da detto privato, a prescindere dalla circostanza che non sia venuto meno il potere espropriativo (in quanto non ancora scaduto il termine all'uopo previsto), atteso che difetta l'oggetto del provvedimento stesso, essendo la proprietà del bene già trasferita in capo all'ente costruttore dell'opera pubblica per effetto e dal momento di quell'illecita trasformazione. (V 8344/87, mass n 455913).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)