Sez. 6, Sentenza n. 554 del 30/01/1996 Cc. (dep. 04/04/1996) Rv. 205050 - 01
Esecuzione - Provvedimenti giurisdizionali - Pene detentive | Ordine di esecuzione - Requisiti del provvedimento - Indicazione degli estremi necessari per l'individuare con certezza la sentenza da eseguire, il titolo di reato e la quantità della pena - Necessità - Indicazione dei capi dai quali l'imputato è stato assolto e delle statuizioni civili - Necessità - Esclusione.
Esecuzione - Provvedimenti giurisdizionali - Pene detentive
In materia di esecuzione, l'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero deve contenere tutti e soltanto gli elementi necessari per individuare la sentenza di condanna, il titolo e l'epoca del commesso reato, nonché la pena da scontare in concreto mentre non è necessario precisare, e conseguentemente il condannato non può eccepire la nullità dell'ordine, le imputazioni dalle quali l'imputato è stato assolto e le statuizioni in materia civile e quanto altro non sia indispensabile alla individuazione degli estremi essenziali del reato oggetto della condanna definitiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)