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Sez. 6, Sentenza n. 554 del 30/01/1996 Cc. (dep. 04/04/1996) Rv. 205050 - 01

Esecuzione - Provvedimenti giurisdizionali - Pene detentive | Ordine di esecuzione - Requisiti del provvedimento - Indicazione degli estremi necessari per l'individuare con certezza la sentenza da eseguire, il titolo di reato e la quantità della pena - Necessità - Indicazione dei capi dai quali l'imputato è stato assolto e delle statuizioni civili - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205050-01

Esecuzione - Provvedimenti giurisdizionali - Pene detentive

In materia di esecuzione, l'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero deve contenere tutti e soltanto gli elementi necessari per individuare la sentenza di condanna, il titolo e l'epoca del commesso reato, nonché la pena da scontare in concreto mentre non è necessario precisare, e conseguentemente il condannato non può eccepire la nullità dell'ordine, le imputazioni dalle quali l'imputato è stato assolto e le statuizioni in materia civile e quanto altro non sia indispensabile alla individuazione degli estremi essenziali del reato oggetto della condanna definitiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)