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Sez. 2, Sentenza n. 916 del 08/05/1967 (Rv. 327131 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - PRIMA UDIENZA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327131-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - PRIMA UDIENZA - NOZIONE.*

Il riferimento dell'art. 269, secondo comma, cod.proc.civ. alla prima udienza di trattazione, come limite temporale per la chiamata del terzo in causa, dev'essere inteso con riguardo non gia alla prima udienza in senso meramente cronologico, bensi a quella di effettiva trattazione della causa. (Cfr. 2223-66, 2969-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)