Sez. 2, Sentenza n. 25806 del 04/04/2012 Cc. (dep. 04/07/2012) Rv. 253244 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Utilizzazione a fini cautelari - Diritto del difensore di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni delle conversazioni o delle comunicazioni intercettate - Attività captativa effettuata in diverso procedimento - Obbligo di deposito del pm - Sussistenza - Limiti.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
L'obbligo del P.M. di depositare le bobine delle conversazioni intercettate non è riferibile all'attività captativa effettuata nell'ambito di un altro procedimento penale, il cui esito non è utilizzato come indizio di reità per giustificare l'adozione di una misura cautelare a carico dell'indagato, ma costituisce solamente lo spunto investigativo per le ulteriori indagini che hanno portato all'adozione della misura medesima.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)