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Sez. 4, Sentenza n. 34425 del 10/06/2004 Ud. (dep. 13/08/2004) Rv. 229692 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - accertamenti tecnici non ripetibili - IN GENERE | Consulenti tecnici del P.M. - Accertamenti tecnici non ripetibili - Accertamenti tossicologici sulle sostanze stupefacenti - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229692-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - accertamenti tecnici non ripetibili - IN GENERE

L'accertamento tecnico irripetibile, a norma dell'art. 360 cod. proc. pen., non può essere effettuato per accertare la natura e i principi attivi della sostanza stupefacente, in quanto si tratta di reperti non alterabili e, pertanto, la perizia tossicologica sulla natura della sostanza può essere disposta in sede di incidente probatorio ovvero di istruttoria dibattimentale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)