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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 545 del 1990

Decisione
decisa il 1990-12-12, depositata il 1990-12-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:545
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16730

  • Servitù militari
  • Province di trento e bolzano
  • Comitato misto paritetico per ciascuna provincia
  • Nomina dei rappresentanti provinciali
  • Attribuzione di competenza alle giunte provinciali
  • Omessa previsione
  • Reiterazione di norma già dichiarata costituzionalmente illegittima
  • Illegittimità costituzionale parziale.
Leggi la massima
Deve essere dichiarata l'illegittimità cosituzionale nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 1, sesto comma, legge 2 maggio 1940, n. 104 (concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari) nella parte in cui prevede che i rappresentanti delle due Province in seno al comitato misto paritetico previsto dal primo comma dell'art. 3 legge n. 898/1976, come sostituito dall'art. 1, primo comma, legge n. 104/1990, siano nominati dal Presidente della Giunta su designazione del consiglio, anziché dalla Giunta provinciale. Ciò perché in contrasto sia con la norma dello Statuto speciale (art. 54, n. 6) secondo cui le generali attribuzioni demandate alla Provincia spettano alla rispettiva Giunta, sia con l'art. 136 Cost., che impone al legislatore, in caso di norma dichiarata illegittima, di non reiterare la disposizione precedente. -S. nn. 167/1987 e 922/1988.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, sesto comma, della legge 2 maggio 1990, n. 104 (Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 6 giugno 1990, depositato in cancelleria il 14 giugno successivo ed iscritto al n. 44 del registro ricorsi 1990; Udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Trento;
Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 6 giugno 1990 e depositato il 14 giugno 1990 la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sesto comma, della legge 2 maggio 1990, n. 104 (Modifiche e integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), nella parte in cui non dispone che i rappresentanti delle due province in seno al comitato misto paritetico di cui al primo comma dello stesso articolo sono nominati (anziché dal Presidente della Giunta su designazione del Consiglio) dalla Giunta provinciale rispettiva, in riferimento all'art. 54, n. 6, dello Statuto speciale T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e all'art. 136 Cost. Secondo la Provincia, la norma impugnata, nel modificare la composizione del comitato misto paritetico, ripropone una disposizione (la nomina da parte del Presidente della Giunta dei propri rappresentanti, su designazione del Consiglio) già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n.167 del 1987 per contrasto con la invocata norma statutaria, secondo cui le generali attribuzioni della Provincia spettano alla Giunta. Da ciò una violazione anche dell'art. 136 Cost. da parte del legislatore che ha "riprodotto" tale norma incostituzionale.
punto 1
Con sentenza n. 167 del 1987 ebbe a dichiararsi l'illegittimità costituzionale, nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 3, settimo comma, della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari), nella parte in cui non disponevasi che i rappresentanti delle due Province in seno al comitato misto paritetico di cui al comma primo dello stesso articolo fossero da nominarsi dalla Giunta provinciale rispettiva, anziché dal Presidente della Giunta regionale su designazione, con voto limitato, del Consiglio regionale. 2.1 - Il predetto comma settimo è stato successivamente sostituito (art. 1, sesto comma, della legge 2 maggio 1990, n. 104 - Modifiche ed integrazioni della legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), lasciandosi integra - tuttavia - l'originaria formulazione (prec. punto 1), rimettendo, cioè, la nomina di cui trattasi al solo presidente della provincia. Il che contrasta come già contrastava la precedente norma, e da qui il nuovo ricorso, con lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (art. 54, n. 6, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) là dove è stabilito che le attribuzioni demandate alla Provincia spettano alla rispettiva Giunta. 2.2 - L'odierna vicenda, recando la reiterazione puntuale della precedente, comporta la violazione, altresì, dell'art. 136, comma primo, della Costituzione, precetto che impone al legislatore ordinario di uniformarsi alla immediata cessazione dell'efficacia giuridica della disposizione illegittima (sent. n. 922 del 1988).
punto 3
La norma in esame va, dunque, dichiarata illegittima, nel senso che nella Regione Trentino-Alto Adige compete alle Giunte provinciali, e ad esclusione di qualsiasi diversa procedura di designazione, la nomina dei rispettivi rappresentanti in seno al comitato misto paritetico di reciproca consultazione nella materia de qua.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale, nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 1, sesto comma, della legge 2 maggio 1990, n. 104 (Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), nella parte in cui non prevede che i rappresentanti delle due Province in seno al comitato misto paritetico previsto dal comma primo dell'art. 3 della legge n. 898 del 1976, come sostituito dallo stesso art. 1, secondo comma, della citata legge n. 104 del 1990, siano nominati dalla Giunta provinciale rispettiva. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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