Sez. 2, Sentenza n. 5013 del 30/05/1996 (Rv. 497893 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Prove e risultanze istruttorie formate in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti - Semplici indizi - Configurabilità.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE
Il giudice di merito è libero di utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche prove e, più in generale, risultanze istruttorie formate in un diverso giudizio, tra le stesse o anche tra altre parti, da considerare quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)