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Sez. 4, Sentenza n. 3154 del 08/11/1982 Ud. (dep. 16/04/1983) Rv. 158411 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CROCEVIA - IN GENERE - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - ESTREMI - AMPIEZZA E CONFORMAZIONE DELLE STRADE - RILEVANZA AI FINI DELLA PRECEDENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158411-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CROCEVIA - IN GENERE - PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - ESTREMI - AMPIEZZA E CONFORMAZIONE DELLE STRADE - RILEVANZA AI FINI DELLA PRECEDENZA - ESCLUSIONE.*

In tema di precedenza, di cui all'art. 105 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 sulla circolazione stradale, il concetto di precedenza cronologica o di fatto postula che il conducente proveniente da sinistra giunga in anticipo nel punto ideale di incontro della traiettoria del proprio veicolo con quella del veicolo proveniente da destra tanto da potere attraversare l'incrocio per primo senza che le due traiettorie realmente si intersechino. È quindi estranea a tale concetto la eventuale ampiezza delle strade confluenti nell'incrocio: se, per la conformazione di esse, si verifichi il caso che il conducente sfavorito si affacci per primo al crocevia, questi non ha la precedenza di fatto qualora la traiettoria del suo veicolo, durante l'attraversamento, interferisca con quella del veicolo con diritto di precedenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)