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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 404 del 1992

Decisione
decisa il 1992-10-19, depositata il 1992-10-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:404
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 18972

  • Lavoro (rapporto di)
  • Licenziamento
  • Dirigenti
  • Inapplicabilità delle norme vigenti per i lavoratori dipendenti sui licenziamenti individuali
  • Asserita violazione del principio di eguaglianza
  • Esclusione
  • Giurisprudenza della corte costituzionale in tal senso
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Come la Corte ha più volte affermato, è pienamente giustificata, non sussistendo alcuna violazione del principio di eguaglianza, la diversità di trattamento dei dirigenti, nei cui confronti, in forza dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, non trovano applicazione le norme sui licenziamenti individuali; né, in senso contrario a tale orientamento, può fondatamente farsi richiamo, come nel caso il giudice 'a quo', a pretese innovazioni legislative, non documentate ed in realtà inesistenti, dovendosi invece, per converso, ricordare l'art. 3 della legge n. 108 del 1990, che per i dirigenti limita la tutela dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 al caso del licenziamento discriminatorio; né, parimenti, è esatto il richiamo alla giurisprudenza che ha ammesso la validità dell'estensione pattizia della tutela reale contro i licenziamenti anche ai dirigenti, giacché dalla natura (relativamente) dispositiva del limite di applicabilità previsto dal citato art. 10 della legge n. 604 del 1966 (derogabile in senso più favorevole al prestatore di lavoro a mente dell'art. 12 della stessa legge) non si può argomentare l'illegittimità costituzionale del limite medesimo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.). - Sulla legittimità costituzionale della particolare disciplina sui licenziamenti applicabile ai dirigenti, v. S. nn. 121/1972, 101/1975, 180/1987 e 309/1992.

Norme impugnate

  • art. 10 legge 15 luglio 1966, n. 604

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1992 dal Pretore di Ariano Irpino - Sezione distaccata di Grottaminarda, nel procedimento civile vertente tra Buonomo Vincenzo e Consorzio di Bonifica dell'Ufita, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di costituzione del Consorzio di Bonifica dell'Ufita nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso da Vincenzo Buonomo contro il Consorzio di Bonifica dell'Ufita per ottenere, previa dichiarazione di nullità o inefficacia del licenziamento intimatogli, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni, il Pretore di Ariano Irpino - Sezione distaccata di Grottaminarda, con ordinanza del 5 marzo 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, "nella parte in cui esclude l'applicabilità ai dirigenti delle norme sui licenziamenti individuali"; che, secondo il giudice remittente, dopo la sentenza di questa Corte n. 121 del 1972 sarebbero intervenute nuove discipline legali e pattizie che hanno ridotto o eliminato le differenze qualitative di trattamento dei dirigenti, sicché l'esclusione dalla tutela contro i licenziamenti non sarebbe più giustificabile rispetto al principio di eguaglianza; in particolare, da un lato, "nell'impiego pubblico e negli enti pubblici economici" sarebbe prevista "l'automaticità del passaggio dal più alto livello dei quadri al livello iniziale della qualifica dirigenziale", dall'altro, la giurisprudenza ha ammesso la validità dell'estensione pattizia della tutela reale contro i licenziamenti anche ai dirigenti; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito il Consorzio sopra nominato ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, entrambi concludendo per la manifesta infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che dei due argomenti addotti nell'ordinanza di rimessione il primo - fondato su pretese innovazioni legislative non documentate e in realtà inesistenti - è contraddetto dall'art. 3 della legge n. 108 del 1990, che per i dirigenti limita la tutela dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 al caso di licenziamento discriminatorio; il secondo è viziato da un evidente non sequitur, posto che dalla natura (relativamente) dispositiva del limite di applicabilità previsto dalla norma impugnata (derogabile in senso più favorevole al prestatore di lavoro a mente dell'art. 12 della legge n. 604 del 1966) non si può argomentare l'illegittimità costituzionale del limite medesimo per violazione dell'art. 3 Cost.; che la ratio giustificativa della denunciata disparità di trattamento, individuata nella sentenza n. 121 del 1972, è stata successivamente confermata dalle sentenze nn. 101 del 1975, 180 del 1987 e 309 del 1992;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Ariano Irpino - Sezione distaccata di Grottaminarda con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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