Sez. L, Sentenza n. 21 del 04/01/1980 (Rv. 403383 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - POTERI DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - POTERI DELLA CASSAZIONE - LIMITI.*
Il giudizio, affermativo o negativo, riguardante il giudicato esterno, cioe l'accertamento che si assume essersi formato in un diverso e precedente processo fra le medesime parti, puo formare oggetto di ricorso per Cassazione solo sotto il profilo dell'art 2909 cod civ e della violazione e falsa applicazione dei principi giuridici in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata ovvero di vizi attinenti alla motivazione. Nel caso di giudicato esterno, infatti, i poteri attribuiti alla Corte suprema si esauriscono nel Sindacato di legittimita e non consentono disamina riguardo al contenuto sostanziale della pronuncia, la cui interpretazione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, non puo essere sindacata in Sede di legittimita, se non quando il procedimento interpretativo sia affetto da vizi logici e giuridici circa la formazione e i limiti della cosa giudicata. (Conf 1089/77, mass n 384725; (Conf 2094/74, mass n 370398; (Conf 3071/68, mass n 335948).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)