diritto.io

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento cosi' come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento cosi' come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006

Testo in vigore al

Trattato

Allegato
ALLEGATO
TRATTATO TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA E LA
REPUBBLICA ITALIANA DI MUTUA ASSISTENZA GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE

Art. 1 Obbligo di concedere assistenza

1. Le Parti Contraenti, su richiesta ed in conformita' con le disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciproca assistenza per le istruttorie e i procedimenti penali.

1 bis.

  1. a) L'assistenza giudiziaria e' concessa altresi' a un'autorita' amministrativa nazionale che indaga su una condotta, in conformita' degli specifici poteri amministrativi o regolamentari conferitile per procedere a tali indagini, allo scopo di perseguire penalmente detta condotta o di rinviare il caso alle autorita' preposte alle indagini o all'azione penale. L'assistenza giudiziaria puo' essere concessa anche ad altre autorita' amministrative nelle medesime circostanze.
    L'assistenza giudiziaria non e' disponibile per materie per le quali l'autorita' amministrativa prevede che non si proceda, a seconda dei casi, all'azione penale o al rinvio.

  2. b) Le richieste di assistenza ai sensi del presente paragrafo saranno trasmesse tra le Autorita' Centrali designate conformemente all'Articolo 2 del presente Trattato, o tra le altre autorita' che le Autorita' Centrali concorderanno invece di designare quale canale alternativo di trasmissione.

2. Tale assistenza comprendera':

  1. 1) a. ricerca di persone;

  2. 2) b. notifica di documenti;

  3. 3) c. produzione di documenti e di atti;

  4. 4) d. esecuzione di richieste di perquisizione e di sequestro;

  5. 5) e. escussione di testimoni;

  6. 6) f. trasferimento di persone per rendere testimonianza; e
    g. sequestro e confisca di beni.

Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legislazione dello Stato Richiesto.

3. L'assistenza sara' prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato nello Stato Richiesto e indipendentemente dal fatto che lo Stato Richiesto abbia giurisdizione in casi simili.

4. Il presente Trattato disciplina esclusivamente l'assistenza reciproca in materia penale fra le autorita' delle Parti Contraenti.

Art. 2 Autorita' Centrale

1. Agli effetti del presente Trattato, qualsiasi richiesta dovra' essere inoltrata dalla Autorita' Centrale di ciascuna delle due Parti Contraenti. Le autorita' centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.

2. Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministro della Giustizia. Per gli Stati Uniti d'America l'Autorita' Centrale e' l'Attorney General.

3. Le richieste di assistenza giudiziaria fatte dalle Autorita' ai sensi del presente Trattato e le comunicazioni ad esse relative possono essere inoltrate con mezzi di comunicazione rapida, compresi fax e posta elettronica, con riserva di successiva conferma formale, se lo Stato Richiesto la richiede. Lo Stato Richiesto puo' rispondere alla richiesta con uno di tali mezzi di comunicazione rapida.

Art. 3 Contenuto della richiesta

1. La richiesta di assistenza deve indicare:

  1. a. il nome dell'autorita' che conduce l'istruttoria o il procedimento penale cui la richiesta si riferisce;

  2. b. l'oggetto e la natura dell'istruttoria o del procedimento;

  3. c. una descrizione della prova o dell'informazione richiesta o degli atti da compiere; e

  4. d. il motivo per cui la prova, l'informazione o il compimento di atti sono richiesti.

2. La richiesta dovra' contenere, per quanto possibile e necessario:

  1. a. le informazioni disponibili sull'identita' e sul luogo in cui la persona ricercata puo' trovarsi;

  2. b. l'identita' e l'indirizzo della persona alla quale deve essere notificato un atto, il collegamento tra detta persona e il procedimento nonche' il modo in cui la notifica deve essere eseguita;

  3. c. l'identita' e il luogo in cui si trova la persona che puo' fornire prove;

  4. d. una precisa descrizione del luogo da perquisire e degli oggetti da sequestrare;

  5. e. una descrizione del modo in cui la testimonianza deve essere assunta e verbalizzata;

  6. f. un elenco delle domande da porre; e

  7. g. una descrizione di qualsiasi procedura particolare di esecuzione della richiesta.

3. La richiesta dovra' contenere informazioni relative alle indennita' e alle spese cui avra' diritto la persona che e' chiamata a comparire nello Stato Richiedente.

4. La richiesta e la documentazione ad essa allegata dovranno essere redatte in italiano ed in inglese.

Art. 4 Esecuzione di una richiesta

1. L'Autorita' Centrale dello Stato Richiesto dovra' eseguire sollecitamente la richiesta o, se del caso, dovra' trasmetterla all'autorita' competente. I funzionari competenti dello Stato Richiesto faranno tutto il possibile per eseguire la richiesta.
L'autorita' giudiziaria dello Stato Richiesto rilascera' ordini di comparizione, mandati di perquisizione o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta.

2. La richiesta sara' eseguita in conformita' con le disposizioni del presente Trattato e con le leggi dello Stato Richiesto. Si dovranno osservare le modalita' indicate nella richiesta, a meno che non siano vietate dalla legislazione dello Stato Richiesto.

Art. 5 Motivi ostativi all'esecuzione

1. Lo Stato Richiesto puo' negare assistenza nella misura in cui:

  1. a. la esecuzione della richiesta potrebbe pregiudicare la sicurezza o altro interesse pubblico essenziale dello Stato Richiesto;

  2. b. la richiesta si riferisce ad un reato di carattere esclusivamente militare o ad un fatto considerato reato politico dallo Stato Richiesto; o

  3. c. la richiesta non sia conforme con le disposizioni del presente Trattato.

2. Lo Stato Richiesto, prima di rifiutare l'esecuzione di una richiesta, valutera' se l'assistenza possa essere prestata a determinate condizioni.

3. Qualora l'esecuzione di una richiesta interferisca con una istruttoria o un procedimento in corso nello Stato Richiesto, quest'ultimo puo' ritardarne l'esecuzione o darvi seguito a determinate condizioni.

4. Lo Stato Richiesto dovra' immediatamente informare lo Stato Richiedente dei motivi che lo hanno indotto a rifiutare in tutto o in parte l'esecuzione di una richiesta o a ritardare l'assistenza.

Art. 6 Restituzione della documentazione relativa ad una richiesta eseguita

1. Dopo l'esecuzione di una richiesta, lo Stato Richiesto - a meno che non sia stato convenuto diversamente - dovra' restituire allo Stato Richiedente l'originale della richiesta con tutte le informazioni e le prove ottenute, indicando il luogo e la data dell'esecuzione.

2. Per quanto possibile tutti i documenti e gli atti da produrre in esecuzione di una richiesta dovranno essere completi e senza alterazioni. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto dovra' fare tutto il possibile per fornire documenti e atti in originale.

Art. 7 Spese e traduzioni

1. Lo Stato Richiesto prestera' gratuitamente assistenza allo Stato Richiedente ad eccezione:

  1. a. delle spese di traduzione dei documenti allegati ad una richiesta o da essa derivanti;

  2. b. degli onorari dei consulenti privati indicati nella richiesta;

  3. c. di tutte le spese relative al trasferimento di testimoni, in conformita' all'articolo 15;

  4. d. di tutte le spese relative al trasferimento dei testimoni detenuti, in conformita' all' articolo 16;

  5. e. le spese correlate con l'istituzione e la fornitura del servizio di video trasmissione conformemente all'Articolo 18 quater, salvo diverso accordo tra lo Stato Richiesto e lo Stato Richiedente; altre spese che emergono nel corso della fornitura di assistenza, comprese le spese correlate con il viaggio di partecipanti nello.

2. Stato Richiesto, sono sostenute secondo quanto previsto dalle altre disposizioni del presente articolo.

Art. 8 Tutela del segreto e uso riservato delle prove e delle informazioni

1. Se necessario, lo Stato Richiesto potra' esigere che le prove e le informazioni fornite o dalle stesse derivanti rimangano riservate in conformita' con le condizioni poste. Tuttavia esse potranno essere utilizzate come prove in un pubblico procedimento.

2. Se ritenuto necessario, lo Stato Richiedente puo' chiedere che la domanda di assistenza, il suo contenuto e i documenti a sostegno e la concessione dell'assistenza stessa, rimangano riservati.

3. Lo Stato Richiedente puo' utilizzare i mezzi di prova o le informazioni ottenuti dallo Stato Richiesto:

  1. a. ai fini delle sue indagini e procedimenti penali;

  2. b. per la prevenzione di una minaccia immediata e grave per la sua sicurezza pubblica;

  3. c. nei suoi procedimenti giudiziari non penali o amministrativi direttamente connessi con le indagini o i procedimenti:

    1. 1) i. menzionati alla lettera a) o

    2. 2) ii. per i quali e' stata prestata assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1 bis del presente Trattato;

    3. 3) d. per qualsiasi altra finalita' se le informazioni o i mezzi di prova sono stati resi pubblici nel quadro dei procedimenti per i quali sono stati trasmessi, o in qualsiasi altra situazione di cui
      alle lettere (a), (b) e (c); e

    4. 4) e. per qualsiasi altra finalita', solo previa autorizzazione dello Stato Richiesto.

4. a. Il presente articolo lascia impregiudicata la facolta' dello Stato Richiesto di imporre condizioni supplementari in casi determinati, ai sensi del presente Trattato, laddove l'inadempimento di tali condizioni impedisca il soddisfacimento della specifica 'richiesta di assistenza. Qualora siano state imposte condizioni supplementari conformemente al presente paragrafo, lo Stato Richiesto puo' esigere che lo Stato Richiedente fornisca precisazioni sull'uso dei mezzi di prova o delle informazioni.
b. Lo Stato Richiesto non puo' imporre restrizioni generiche, relativamente alle norme giuridiche dello Stato Richiedente in materia di trattamento dei dati personali, quale condizione di cui alla lettera a) per la comunicazione dei mezzi di prova o di informazioni.

5. Qualora lo Stato Richiesto, successivamente alla comunicazione allo Stato Richiedente, venga a conoscenza di circostanze che potrebbero indurlo a prevedere una condizione supplementare in un determinato caso, esso puo' consultarsi con lo Stato Richiedente per determinare in quale misura i mezzi di prova e le informazioni possano essere protetti.

Art. 9 Restituzione di documenti, atti e prove

1. A richiesta, lo Stato Richiedente restituira' il piu' presto possibile qualsiasi documento, atto o prova ottenuti in esecuzione di una richiesta.

Art. 10 Ricerca di persone

1. In conformita' alle disposizioni del presente Trattato, Io Stato Richiesto fara' tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste che presumibilmente si trovino nello Stato Richiesto.

Art. 11 Notifica di documenti

1. Lo Stato Richiesto provvedera' alla notifica di qualsiasi documento a tal fine trasmesso dallo Stato Richiedente.

2. La richiesta di notifica di un documento, che richieda la comparizione di una persona davanti ad una autorita' nello Stato Richiedente, sara' trasmessa con un ragionevole anticipo rispetto alla data di comparizione prevista.

3. Un documento che richieda tale comparizione sara' notificato trenta giorni prima della data di comparizione prevista, o entro un diverso termine concordato.

4. Lo Stato Richiesto fara' pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica in conformita' con le proprie leggi.

Art. 12 Produzione di atti e documenti di uffici statali e di enti pubblici

1. Lo Stato Richiesto fornira' copia degli atti o documenti, accessibili al pubblico, di uffici statali e di enti pubblici.

2. Lo Stato Richiesto potra' fornire atti o documenti in possesso di un ufficio statale o di un ente pubblico, ma non accessibili al pubblico, nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle autorita' giudiziarie o agli organi di polizia dello Stato Richiesto. E' discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.

3. I documenti o gli atti forniti in conformita' con il presente articolo ed in conformita' con le modalita' indicate nella richiesta ed autenticati dall'Autorita' Centrale dello Stato Richiesto, non richiedono ulteriori certificazioni o autenticazioni per essere ammessi come mezzi di prova nello Stato Richiedente.

Art. 13 Produzione di documenti, atti e oggetti

1. Lo Stato Richiesto, se necessario, obblighera' una persona a produrre un documento, atto o oggetto negli stessi limiti che sarebbero previsti per istruttorie o procedimenti penali in quello Stato. Quando siano richieste perquisizioni o sequestri, la richiesta conterra' quelle informazioni che giustificherebbero tale azione nel corso di istruttorie o procedimenti penali in base alle leggi dello Stato Richiesto.

2. In relazione al I° comma del presente articolo, qualsiasi funzionario dello Stato Richiesto alla cui custodia siano affidati i documenti, gli atti e gli oggetti confiscati sara' tenuto a certificare all'Autorita' Centrale di tale Stato l'identita' dell'articolo confiscato, la continuita' della relativa custodia e l'integrita' delle sue condizioni. L'Autorita' Centrale dello Stato Richiesto certifichera' che le procedure specificate nella richiesta sono state eseguite nei limiti consentiti dalle leggi e dalla prassi di tale Stato. Il documento, atto o oggetto cosi' certificato non dovra' essere sottoposto ad ulteriori formalita' per essere ammesso quale mezzo di prova dallo Stato Richiedente.

Art. 14 Assunzione di testimonianza nello Stato Richiesto

1. Se necessario, il testimone da cui la prova e' richiesta sara' obbligato a comparire ed a rendere testimonianza nella stessa misura prevista per le istruttorie ed i procedimenti penali nello Stato Richiesto.

2. A richiesta, lo Stato Richiesto indichera' la data ed il luogo della assunzione della testimonianza.

3. Lo Stato Richiesto consentira' la presenza di un imputato, del suo difensore e delle persone incaricate dell'applicazione delle leggi penali cui si riferisce la richiesta.

4. L'autorita' che esegue la richiesta consentira' alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre domande al testimone in conformita' con le leggi dello Stato Richiesto.

5. L'autorita' che esegue la richiesta consentira' alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre ulteriori domande e di chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori.

6. I diritti del testimone previsti dalle leggi. dello Stato Richiedente non possono essere invocati nell'esecuzione della richiesta, ma saranno fatti salvi nello Stato Richiedente.

Art. 15 Assunzione di testimonianza nello Stato Richiedente

1. Qualora in relazione ad una istruttoria o ad un procedimento penale nello Stato Richiedente sia richiesta a comparire come testimone una persona che si trovi sul suo territorio; lo Stato Richiesto ordinera' a tale persona di comparire e rendere testimonianza nello Stato Richiesto, secondo le modalita' previste dal proprio ordinamento per rendere obbligatoria la comparizione e la testimonianza, se:

  1. a. lo Stato Richiesto non ha un ragionevole motivo di respingere la richiesta;

  2. b. la persona potrebbe essere obbligata a comparire e a rendere
    testimonianza nelle medesime circostanze nello Stato Richiesto; e

  3. c. l'Autorita' Centrale dello Stato Richiedente certifica che la testimonianza e' rilevante e necessaria.

2. Una persona che non comparira' secondo quanto ingiuntogli, sara' passibile delle stesse sanzioni che lo Stato Richiesto commina ad un testimone per non essere comparso a testimoniare in simili circostanze. Tali sanzioni non comprendono l'accompagnamento coattivo della persona nello Stato Richiedente.

Art. 16 Trasferimento di detenuti da assumere come testimoni

1. Un detenuto, la cui testimonianza e' necessaria nello Stato Richiedente in relazione a istruttorie o procedimenti penali, sara' trasferito in quello Stato in conformita' con le condizioni di cui all'articolo 15 , paragrafo 1.

2. Un imputato, detenuto in uno Stato, che, ai fini di esercitare un diritto di intervento, chieda di essere presente ad un procedimento giudiziario nell'altro Stato, sara' trasferito in tale Stato, salvo che lo Stato in cui l'imputato e' detenuto abbia un ragionevole motivo di rifiutare tale richiesta.

3. Ai fini del presente articolo:

  1. a. lo Stato ricevente avra' la competenza e l'obbligo di detenere la persona trasferita salvo diversa autorizzazione dello Stato di provenienza;

  2. b. lo Stato ricevente restituira' la persona trasferita alla custodia dello Stato di provenienza non appena le circostanze lo consentano o come altrimenti convenuto;

  3. c. lo Stato ricevente non si rifiutera' di restituire una persona trasferita sulla base della sua nazionalita', ne' richiedera' allo
    Stato di provenienza di iniziare le procedure per l'estradizione; e d. al detenuto trasferito verra' computato il periodo di detenzione nello Stato ricevente ai fini della esecuzione della pena comminata nello Stato dal quale e' Stato trasferito.

Art. 17 Immunita'

1. Una persona che compare dinanzi ad un'autorita' nello Stato Richiedente in base ad una richiesta:

  1. a. non sara' sottoposta a giudizio, detenuta o soggetta ad alcuna altra restrizione della liberta' personale in relazione a qualsiasi atto o condanna precedente alla sua partenza; e

  2. b. non sara' soggetta a procedimento penale in base alla testimonianza in quanto essa sia resa per eseguire la richiesta e sia conforme alla verita'.

2. Le immunita' previste nel presente articolo vengono meno se, dieci giorni dopo che la persona comparsa in giudizio abbia ricevuto notifica che la sua presenza non sia piu' necessaria; la stessa persona, pur avendone la possibilita', non abbia lasciato lo Stato Richiedente o, avendolo lasciato, vi abbia fatto ritorno.

Art. 18 Sequestro e confisca di beni

1. Le Parti Contraenti si forniranno reciproca assistenza nella misura permessa dai loro rispettivi ordinamenti, nel sequestro, immobilizzazione e confisca dei frutti e dei proventi dei reati.

2. La Parte Contraente che procedera' alla confisca dei profitti e dei beni ai sensi del presente articolo ne disporra' secondo la propria legge nazionale e le procedure amministrative. Ciascuna Parte potra' trasferire tutti o parte di tali proventi o beni, o i proventi derivanti dalla vendita, all'altra Parte nella misura consentita dai rispettivi ordinamenti giuridici alle condizioni eventualmente stabilite.