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Sez. 5, Sentenza n. 464 del 04/12/1981 Ud. (dep. 21/01/1982) Rv. 151654 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - DEROGA AL CONCORSO MATERIALE DI REATI - FONDAMENTO - PENA - DETERMINAZIONE DELLA PENA IN MISURA UGUALE O SUPERIORE A QUELLA RISULTANTE DAL CUMULO MATERIALE - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151654-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - DEROGA AL CONCORSO MATERIALE DI REATI - FONDAMENTO - PENA - DETERMINAZIONE DELLA PENA IN MISURA UGUALE O SUPERIORE A QUELLA RISULTANTE DAL CUMULO MATERIALE - ILLEGITTIMITÀ.*

L'istituto della continuazione è fondato su una finzione giuridica determinata dal "favor rei", per la quale più reati concorrenti vengono considerati come unico, allo scopo di attenuare il rigore del cumulo materiale delle pene. Pertanto il giudice nell'applicare l'aumento della pena base fino al triplo, non può mai infliggere una pena in misura uguale o superiore a quella che sarebbe stata applicabile per effetto del cumulo materiale. Nulla in termini (sulla seconda parte della massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)