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Sez. 3, Sentenza n. 461 del 25/02/1963 (Rv. 260612 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - MODIFICAZIONI DA PARTE DEL GIURANTE - VALUTAZIONE INCENSURABILE.*
Stato
decisa il 1963-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260612-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - MODIFICAZIONI DA PARTE DEL GIURANTE - VALUTAZIONE INCENSURABILE.*

L'indagine del giudice del merito, volta a stabilire se le immissioni, aggiunte o variazioni della formula del giuramento decisorio prestato dalla parte abbiano modificato il contenuto sostanziale del giuramento stesso, costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato con ragionamento esente da vizi logici o giuridici. Analogamente, costituisce apprezzamento di fatto quello mediante il quale il giudice perviene alla conclusione che, per le immissioni, variazioni o aggiunte effettuate dal giurante alla formula del giuramento, questo debba ritenersi come non prestato, con le conseguenze che da cio derivano per legge. (V 3993-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)