diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 26863 del 21/12/2009 (Rv. 611034 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16, comma 6, della legge n. 289 del 2002 - Definizione delle liti pendenti - Sospensione dei termini di impugnazione sino al 1 giugno 2004 - Condizioni - Sentenze non irrevocabili alla data del 29 settembre 2002 - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611034-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, l'ultimo periodo dell'art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui prevede che "si intende, comunque, pendente la lite per la quale alla del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato", va interpretato nel senso che i contribuenti possano usufruire della sospensione dei termini, fino all'1 giugno 2004, per la proposizione di ricorsi, appelli etc., prevista dal comma 6 del medesimo articolo 16, purchè alla data del 29 settembre 2002 la sentenza, relativa a controversia suscettibile di definizione agevolata non sia ancora passata in giudicato, a nulla rilevando che detta decisione sia poi divenuta definitiva prima dell'1 gennaio 2003, data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)