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Sez. 3, Sentenza n. 9142 del 29/06/1982 Ud. (dep. 13/10/1982) Rv. 155561 - 01

FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - SOCIETÀ OD ENTI - OMESSA TENUTA DI LIBRI CONTABILI - OBBLIGO DI DENUNCIA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - A CARICO DI AMMINISTRATORI OD ORGANI SOCIALI - POSSIBILITÀ DI RICOSTRUZIONE ALIUNDE DELLA CONTABILITÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-06-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155561-01

FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - SOCIETÀ OD ENTI - OMESSA TENUTA DI LIBRI CONTABILI - OBBLIGO DI DENUNCIA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - A CARICO DI AMMINISTRATORI OD ORGANI SOCIALI - POSSIBILITÀ DI RICOSTRUZIONE ALIUNDE DELLA CONTABILITÀ - IRRILEVANZA.*

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'ultimo comma dell'art. 51 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che impone agli amministratori ed agli organi di controllo di società od enti l'Obbligo di denunciare, nel sottoscrivere la dichiarazione dei redditi, la Mancanza delle scritture contabili, è irrilevante la possibilità di ricostruire aliunde la contabilità, in quanto la stessa Mancanza dei libri contabili costituisce una situazione di pericolo per la certezza dei riscontri delle operazioni contabili effettuate. (Conf mass n 149710).*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)