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Sez. 3, Sentenza n. 2953 del 12/10/1962 (Rv. 254377 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - SUBLOCAZIONE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI RILASCIO - EFFICACIA ANCHE CONTRO SUB CONDUTTORE - REGIME VINCOLISTICO - SUB INGRESSO - TASSATIVITA CASI PREVISTI DALLA LEGGE - DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALLA PROROGA DEL CONDUTTORE - CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE O GIUDIZIALE.*
Stato
decisa il 1962-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254377-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - SUBLOCAZIONE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI RILASCIO - EFFICACIA ANCHE CONTRO SUB CONDUTTORE - REGIME VINCOLISTICO - SUB INGRESSO - TASSATIVITA CASI PREVISTI DALLA LEGGE - DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALLA PROROGA DEL CONDUTTORE - CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE O GIUDIZIALE.*

Il sub conduttore non puo opporre al locatore il diritto che egli ha nei confronti del sublocatore ed il provvedimento di rilascio contro il conduttore ha effetto anche contro il sublocatore. Il contratto di sublocazione e un contratto giuridico subordinato per cui la nullita e la risoluzione del contratto di locazione spiega la sua efficacia anche nei confronti del subconduttore e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetti anche contro il sub conduttore. In regime vincolistico, nei casi tassativamente previsti dall'art 3 n 3 della legge n 253 del 1950, il diritto di subingresso del subconduttore non essendo autonomo, e condizionato alla dichiarazione di decadenza dalla proroga del conduttore. Tale diritto condizionato del sub conduttore non puo estrinsecarsi neppure quando il conduttore abbia rinunciato al rapporto di locazione anche nel corso del giudizio contro di lui instaurato dal locatore poiche non essendo un diritto autonomo puo unicamente sorgere da una dichiarazione di decadenza dalla proroga del rapporto principale cui dovrebbe sostituirsi. Alla dichiarazione di decadenza puo essere equiparato un atto di conciliazione, giudiziale o stragiudiziale, in cui pero siano intervenuti tutti e tre i soggetti dei rapporti in contestazione perche, in tal caso, riconoscendosi dalle parti i rispettivi diritti, si rimane nell'ambito ed in aderenza alla disposizione tassativa della norma particolare della legge speciale. (V 2704/60, 2041/58, 3899/55, 3701/55, 1193/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1595 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)