Sez. 2, Sentenza n. 4243 del 25/10/2011 Ud. (dep. 01/02/2012) Rv. 252202 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Intercettazioni di conversazioni - Trascrizioni/ traduzioni depositate dopo l'ammissione del rito ma prima del giudizio - Utilizzabilità - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE
Nel giudizio abbreviato è utilizzabile la trascrizione/traduzione di intercettazioni di conversazioni (nella specie, "ambientali") depositata successivamente all'ammissione, ma prima del giudizio, poiché la prova processualmente utilizzabile è costituita dai nastri registrati, non già dalla loro trascrizione, che costituisce operazione puramente rappresentativa in forma grafica del contenuto della prova già acquisita attraverso la registrazione fonica; d'altro canto, anche l'attività di traduzione non presenta carattere additivo o manipolativo rispetto alla fonte probatoria originaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)