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Sez. L - , Sentenza n. 6870 del 08/03/2019 (Rv. 653203 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato - Rapporto tra somministratore e prestatore di lavoro - Sussistenza - Natura - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653203-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 276 del 2003, il rapporto di lavoro dipendente intercorre tra il lavoratore somministrato e l'agenzia che lo assume e retribuisce, per cui, sebbene la prestazione venga resa in concreto a beneficio dell'utilizzatore, il legame funzionale tra somministratore e lavoratore permane anche nei periodi tra una missione ed un'altra, ed il lavoratore ha diritto di percepire un compenso, c.d. indennità di disponibilità, prevista dall'art. 22, comma 3, dello stesso decreto, che ha natura retributiva e trova la sua giustificazione causale nella messa a disposizione delle attitudini lavorative del somministrato in attesa di future utilizzazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20 com. 2, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 22 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)