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Sez. 1, Sentenza n. 6173 del 17/04/2003 (Rv. 562254 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE | Regione Siciliana - Obbligo di osservanza delle previsioni della legge reg. n. 78 del 1974 - Fondamento - Contenuto - Creazione di una fascia di rispetto dalla battigia del mare - Affermazione - Conseguenze - Limiti all'attività edilizia - Definizione.
Stato
decisa il 2003-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562254-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE

In tema di disciplina urbanistica nella Regione Siciliana, la legge regionale della Sicilia n. 78 del 1974, originariamente indirizzata alle sole Amministrazioni, e poi estesa, dall'art. 2, comma terzo, della legge reg. Sicilia n. 15 del 1991 (che l'ha voluta prevalente anche rispetto ai P.R.G. ai regolamenti comunali) anche ai privati, impone una fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia del mare, all'interno della quale sono consentite solo opere ed impianti destinati alla fruizione del mare nonché opere di ristrutturazione degli edifici esistente, senza alterazione di volumi.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 12/06/1997 num. 78 art. 15 com. 1 lett. A, Legge Reg. Sicilia 30/04/1991 num. 15 art. 2 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)