Sez. L, Sentenza n. 1324 del 07/02/1987 (Rv. 450803 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ESTINZIONE (RECESSO O RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DISCIPLINE RISPETTIVE EX LEGGI N. 482 DEL 1968 E N. 604 DEL 1966 - PRESUPPOSTI - NUMERO DEI DIPENDENTI - COMPUTO - SOCIETÀ STRANIERA OPERANTE IN ITALIA - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ESTINZIONE (RECESSO O RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DISCIPLINE RISPETTIVE EX LEGGI N. 482 DEL 1968 E N. 604 DEL 1966 - PRESUPPOSTI - NUMERO DEI DIPENDENTI - COMPUTO - SOCIETÀ STRANIERA OPERANTE IN ITALIA - CRITERI.*
Ai fini dell'applicabilità della legge 15 luglio 1966 n. 604 (norme sui licenziamenti individuali) - come ai fini dell'applicabilità della legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) - il numero dei dipendenti di una società straniera operante in Italia va determinato considerando non la società nel suo complesso ma solo la sua Sede secondaria operante in Italia (esclusi peraltro dal computo, nel caso di compagnia aerea, i membri degli equipaggi in transito negli aeroporti italiani) atteso che solo tale Sede ed i rapporti, che in essa od in relazione ad essa si determinano, hanno Rilevanza per il diritto italiano e costituiscono oggetto della relativa disciplina, senza che possa ritenersi affidata al giudice italiano - con difficoltà di ordine pratico insuperabili e pregiudizievoli anche per l'Esercizio della difesa - l'individuazione del presupposto per l'applicabilità della legislazione italiana in situazioni giuridiche (quali sono i rapporti di lavoro tra dipendenti ed imprenditori) che intercorrono fra soggetti stranieri, si realizzano in territorio straniero e sono disciplinate da normative straniere, potenzialmente contrastanti, anche in senso più sfavorevole al lavoratore, con la normativa italiana. (V 81/69, Corte cost.; (contra 5320/78, mass n 395087).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)