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Sez. 1, Sentenza n. 333 del 09/02/1971 (Rv. 349849 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SUCCESSIONE DEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - PER MORTE DELLA PARTE - LITISCONSORZIO - TRA GLI EREDI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349849-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SUCCESSIONE DEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - PER MORTE DELLA PARTE - LITISCONSORZIO - TRA GLI EREDI - SUSSISTENZA.*

Qualora nel corso del giudizio muoia una delle parti, la legittimazione attiva e passiva si trasmette ai suoi eredi, i quali vengono a trovarsi in una situazione di litisconsorzio necessario, fondato non gia sulla inscindibilita del rapporto sostanziale dedotto in causa, ma sulla successione nel processo al soggetto originario, la quale, determinando una inscindibilita del rapporto processuale, impone la prosecuzione del giudizio da parte del successore universale o nei suoi confronti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)