Sez. L, Sentenza n. 3595 del 14/02/2011 (Rv. 616089 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE | Per giusta causa - Art. 2119 cod. civ. - Applicabilità - Giudizio di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE
Nel contratto di agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., previsto per il lavoro subordinato, e il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata. (Nella specie, il giudice di merito, ad avviso della Corte, ha correttamente ritenuto l'insussistenza dell'inadempimento dell'agente, e con essa della giusta causa del recesso, perché l'agente non aveva potuto ampliare la clientela a causa della mancata omologazione del prodotto da parte del preponente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)