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Sez. 1, Sentenza n. 1690 del 27/01/2005 (Rv. 579483 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale - Ricorso per cassazione - Possibilità - Legittimazione passiva - Questore - Esclusione - Ministro dell'Interno - Affermazione.
Stato
decisa il 2005-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579483-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di disciplina degli stranieri, le questioni attinenti all'esecuzione dell'espulsione e, segnatamente, quelle relative all'immediata espulsione con accompagnamento coattivo (a mezzo della forza publica) alla frontiera, in forza del provvedimento di espulsione, ex art. 13, Comma secondo, D. Lgs. n. 286 del 1998, sono suscettibili di formare parimenti oggetto di ricorso per cassazione, ma debbono essere fatte valere nei confronti del Ministro dell'Interno, in qualità di vertice dell'Amministrazione di cui il Questore, - autore del provvedimento in quanto tale, e non già in luogo del Prefetto - , è organo locale privo, nella specifica materia, di autonoma capacità processuale analoga a quella di cui all'art. 13-bis, Comma secondo, D. Lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)