Sez. 2, Sentenza n. 3506 del 22/06/1979 (Rv. 399918 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO - PROVVEDIMENTO DECISORIO - NATURA - IMPUGNABILITA CON IL SOLO RICORSO PER CASSAZIONE - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO - CONSEGUENZE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO - PROVVEDIMENTO DECISORIO - NATURA - IMPUGNABILITA CON IL SOLO RICORSO PER CASSAZIONE - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO - CONSEGUENZE.*
Il provvedimento che decide l'opposizione a decreto ingiuntivo con cui sono stati liquidati gli onorari e i diritti di procuratore a norma dell'art 30 della legge 13 giugno 1942, n 794, quale che sia la Forma adottata, e impugnabile unicamente con ricorso per Cassazione a norma dell'art 111 cost. Ne consegue che, qualora contro tale provvedimento non sia stato proposto tempestivo ricorso per Cassazione, bensi appello, la pronuncia impugnata diventa definitiva e non e piu suscettibile di alcuna impugnazione. (V 3402/78, mass n 392847).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)