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Sez. 2, Sentenza n. 11083 del 12/10/2000 Ud. (dep. 28/10/2000) Rv. 217382 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Profitto non patrimoniale - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217382-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

Il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale. (Fattispecie relativa ad acquisto di prodotti falsificanti, usati per arredare le vetrine del negozio: la Corte ha ritenuto integrato l'elemento psicologico del delitto del vantaggio genericamente economico conseguito attraverso l'abbellimento della vetrina, benché i beni falsificati ed usati per arredare la medesima - borse e ombrelli - fossero diversi dai beni - vini e liquori - commercializzati nel negozio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)