Sez. 3, Sentenza n. 1756 del 08/02/2012 (Rv. 621422 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Conferimento al difensore del potere di nominare altri difensori - Validità - Natura - Mandato "ad negotia" - Effetti - Rappresentanza processuale della parte - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato "ad negotia" - non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito -, che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati, bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1716, Cod. Civ. art. 1717, Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)