Sez. 6, Sentenza n. 32424 del 14/07/2003 Cc. (dep. 31/07/2003) Rv. 226511 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti di un concorrente - Ricusazione - Incompatibilità automatica del giudice - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
Il giudice che abbia pronunciato una sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un coimputato non ha necessariamente espresso valutazioni sulla responsabilità degli ulteriori concorrenti estranei al processo, sicché questi non diviene automaticamente incompatibile nel giudizio sugli altri concorrenti che non abbiano patteggiato la pena, ma ciò tuttavia può in concreto verificarsi quando la sentenza di patteggiamento contenga una valutazione nei confronti dei coimputati non patteggianti che rappresenta una anticipazione di giudizio riscontrabile nella fattispecie concreta. (Nella specie la Corte ha escluso che fosse riscontrabile alcuna valutazione pregiudicante nei confronti del coimputato non patteggiante, in quanto la precedente sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a carico del concorrente era stata redatta su modulo prestampato e che in essa non era dato leggere alcuna espressione valutativa della responsabilità del coimputato, né alcuna analisi critica dell'attività svolta dal PM a carico dei prevenuti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)