Sez. 1, Sentenza n. 2503 del 18/10/1966 (Rv. 324828 - 01)
TRASPORTI PUBBLICI - RESPONSABILITA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - TRASPORTO FERROVIARIO - ANORMALITA DEL SERVIZIO - PROVA A CARICO DEL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DELLE FERROVIE.*
TRASPORTI PUBBLICI - RESPONSABILITA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - TRASPORTO FERROVIARIO - ANORMALITA DEL SERVIZIO - PROVA A CARICO DEL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DELLE FERROVIE.*
Ai sensi dell'art 13, par 4, del RD 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n 94, sulle condizioni e tariffe per l'ammissione e il trasporto sulle ferrovie dello stato, la responsabilita dell' amministrazione ferroviaria sussiste solo allorche si verifichi un'anormalita di servizio. L'anormalita del servizio - la cui prova e a carico del danneggiato - va esclusa qualora risulti accertata una causale rapportabile ad esclusiva colpa del viaggiatore. (Cfr 752/65).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1935 num. 94 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)