Sez. 2, Sentenza n. 4571 del 22/05/1997 (Rv. 504618 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda, in primo grado, di accertamento del diritto di comproprietà - Accertamento, in secondo grado, del diritto di proprietà esclusiva - "Jus novorum" - Insussistenza - "Ultra petita" - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Poiché il diritto di comproprietà di un bene si esercita sull'interezza di questo, e non su una sua frazione, l'analogo diritto altrui ne costituisce il limite, che, se viene meno, determina la espansione di quel diritto, ossia la proprietà esclusiva. Perciò anche in secondo grado, e pur in comparsa conclusionale, può modificarsi l'originaria domanda di accertamento della comproprietà su di un bene in quella della proprietà esclusiva, senza incorrere nel divieto di "jus novorum" (art. 345 cod. proc. civ.), ovvero il giudice può dichiarare l'inesistenza di limite al diritto di proprietà su di un bene, in base alle risultanze processuali, senza che ciò implichi vizio di "ultra petita" (art. 112 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1101, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)