Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Testo in vigore al
Capo III. Delle tipografie e arti affini e delle esposizioni di manifesti e avvisi al pubblico.
Art. 111 Art. 111 T. U. 1926
1. Non si puo' esercitare senza licenza del questore l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari.
2. La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.
3. E' ammessa la rappresentanza.
Art. 112 Art. 112 e 113 T. U. 1926
1. E' vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello Stato o dell'Autorita' o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene.
2. E' pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuirli o esporli pubblicamente.
3. L'autorita' locale di pubblica sicurezza ha facolta' di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni e oggetti figurati.13
Art. 113 Art. 114 T. U. 1926
1. Salvo quanto e' disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, e' vietato, senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni.17
2. E' altresi' vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se lapidarie.17
3. I predetti divieti non si applicano agli scritti o disegni delle autorita' e delle pubbliche amministrazioni, a quelli relative a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all'incanto.17
4. La licenza e' necessaria anche per affiggere giornali, ovvero estratti o sommari di essi.17
5. Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorita' competente.
6. La concessione della licenza prevista da questo articolo non e' subordinata alle condizioni stabilite dall'art. 11, salva sempre la facolta' dell'autorita' locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa non puo' essere data alle persone sfornite di carta di identita'.17
7. Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli estratti o sommari di essi, affissi senza la licenza, sono tolti a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza.17
Art. 114 Art. 115 T. U. 1926
1. E' vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto.
2. E' altresi' vietata l'inserzione di corrispondenze o di avvisi a morosi.
3. E', inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti.
4. I giornali o gli scritti periodici, con cui si contravviene alle disposizioni di questo articolo, sono sequestrati in via amministrativa dall'autorita' locale di pubblica sicurezza.13
Capo IV. Delle agenzie pubbliche.
Art. 115 Art. 116 T. U. 1926
1. Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del questore.
2. La licenza e' necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.
3. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
4. La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.
5. E' ammessa la rappresentanza.
Art. 116 Art. 117 T. U. 1926
1. Il questore, sentito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, puo' subordinare il rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata.
2. La cauzione e' a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui e' subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del questore, dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, all'erario dello Stato.
3. Lo svincolo della cauzione non puo' essere ordinato dal questore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.
Art. 117 Art. 118 T. U. 1926
1. Nei Comuni, in cui esistono Monti di pieta' od uffici da essi dipendenti, non possono essere concedute dal questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell'Amministrazione del Monte di pieta'.
2. Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i Monti di pieta'.
3. Il parere dell'Amministrazione predetta non vincola l'autorita' di pubblica sicurezza.
4. E' vietato l'acquisto abituale delle polizze del Monte di pieta' e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse.
Art. 118 Art. 119 T. U. 1926
1. L'osservanza delle norme del Codice di commercio, alle quali sono soggette le agenzie pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dall'osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico.
2. Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma del regolamento.
Art. 119 Art. 120 T. U. 1926
1. Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identita', mediante la esibizione della carta di identita' o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.
Art. 120 Art. 121 T. U. 1926
1. Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sara' determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
2. Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa ne' compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identita' o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.
Capo V. Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori.
Art. 121 Art. 122 T. U. 1926
1. Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non puo' essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorita' locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione.
2. La iscrizione non e' subordinata alle condizioni prevedute dall'art. 11 ne' a quella preveduta dal capoverso dell'art. 12, salva sempre la facolta' dell'autorita' di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne.
3. E' vietato il mestiere di ciarlatano.
Art. 122 Art. 123 T. U. 1926
1. La iscrizione deve essere ricusata alle persone sfornite di carta di identita' e puo' essere ricusata ai minori degli anni diciotto, idonei ad altri mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose.
Art. 123 Art. 124 T. U. 1926
1. Le guide, gli interpreti, i corrieri e i portatori alpini devono ottenere la licenza del questore.
2. Oltre quanto e' disposto dall'art. 11, la licenza puo' essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralita' pubblica o il buon costume.
3. La concessione della licenza e' subordinata all'accertamento della capacita' tecnica del richiedente.5
Art. 124 Art. 125 T. U. 1926
1. Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 121 senza licenza del questore.
2. In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, la licenza agli stranieri puo' essere conceduta dall'autorita' locale di pubblica sicurezza.
Art. 125 Art. 126 T. U. 1926
1. Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro il certificato o la licenza di cui devono essere munite, e ad esibirli a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.
Art. 126 Art. 127 T. U. 1926
1. Non puo' esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
Art. 127 Art. 128 T. U. 1926
1. I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore.
2. Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.
3. La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata rilasciata.
4. Essa e' valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse.
5. L'obbligo della licenza spetta, oltreche' ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualita' mediante certificato rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana.
Art. 128 Art. 129 T. U. 1926
1. I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identita' o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.
2. Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
3. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
4. Le persone, che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identita' nei modi predetti.
5. L'esercente, che ha comprato cose preziose, non puo' alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.
Capo VI. Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti.
Art. 129 Art. 130 T. U. 1926
1. L'autorita' locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici, a loro richiesta o a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimenti, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno l'obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o alla fine dell'anno, il servizio prestato, la durata di esso e la condotta tenuta dagli operai e domestici.3
Art. 130 Art. 131 T. U. 1926
1. I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave e gli esercenti di esse devono trasmettere all'autorita' locale di pubblica sicurezza l'elenco dei loro operai, entro cinque giorni dall'assunzione, col nome, cognome, eta' e Comune di origine, e comunicare, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni verificatesi.
2. I direttori, capi officina, impresari, proprietari ed esercenti predetti non possono assumere operai sforniti della carta di identita'.
Capo VII. Disposizioni finali del titolo III.
Art. 131 Art. 132 T. U. 1926
1. Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli articoli 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi e' incapace di obbligarsi.