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Sez. L, Sentenza n. 7647 del 04/08/1998 (Rv. 517741 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA | Trattamento di malattia a carico del datore di lavoro - Accertamento dello stato di malattia - Norma contrattuale richiedente il rispetto delle fasce orarie - Interpretazione - Configurazione di oneri a pena di decadenza - Esclusione della necessità di procedimento disciplinare - Valorizzazione del modello legale - Logicità dell'interpretazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517741-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA

In relazione a norma contrattuale collettiva che subordini il diritto del lavoratore al trattamento economico di malattia a carico del datore di lavoro al rispetto delle fasce orarie di reperibilità e in caso di giustificato impedimento, alla preventiva comunicazione delle assenze dal domicilio, è logica l'interpretazione del giudice di merito che ritenga delineata una decadenza per l'ipotesi di mancato adempimento degli oneri di reperibilità ed avviso, così valorizzando la corrispondenza tra la disciplina contrattuale e quella legale, ed escluda conseguentemente che la norma contrattuale, coll'attribuire un possibile rilevanza a "giuste ragioni di impedimento", subordini l'esclusione del trattamento economico in questione all'espletamento di un procedimento disciplinare a norma dell'art. 7 legge n. 300 del 1970.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)