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Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2002/187/GAI)

Testo in vigore al

Art. 6 Funzioni dell'Eurojust esercitate per il tramite dei membri nazionali

1. Quando l'Eurojust agisce per il tramite dei membri nazionali interessati, essa:

  1. a) può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati, specificandone i motivi, di:

    1. i) avviare un’indagine o un’azione penale per fatti precisi;

    2. ii) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un’indagine o azioni penali per fatti precisi;

    3. iii) porre in essere un coordinamento fra di esse;

    4. iv) istituire una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

    5. v) comunicarle le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni;

    6. vi) adottare misure investigative speciali;

    7. vii) adottare ogni altra misura giustificata ai fini dell’indagine o dell’azione penale;

  2. b) assicura l'informazione reciproca delle autorità competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza;

  3. c) assiste, su loro richiesta, le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;

  4. d) presta assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri;

  5. e) collabora e si consulta con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;

  6. f) presta sostegno, nei casi previsti dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e con l'accordo del collegio, a indagini o azioni penali riguardanti le autorità competenti di un solo Stato membro.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti rispondano senza indugio alle richieste avanzate a norma del presente articolo.

Art. 7 Funzioni dell'Eurojust esercitate attraverso il collegio

1. Quando l'Eurojust agisce attraverso il collegio, essa:

  1. a) può, per le forme di criminalità e i reati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati, motivando la sua richiesta, di:

    1. i) avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi;

    2. ii) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi;

    3. iii) porre in essere un coordinamento fra di esse;

    4. iv) istituire una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

    5. v) fornirle le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni;

  2. b) assicura l'informazione reciproca delle autorità competenti degli Stati membri sulle indagini e sulle azioni penali di cui essa ha conoscenza e che abbiano un'incidenza sul piano dell'Unione, o che possano riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;

  3. c) assiste, su loro richiesta, le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;

  4. d) presta assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, segnatamente in base all'analisi svolta dall'Europol;

  5. e) collabora e si consulta con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo a arricchire la sua base di dati documentali;

  6. f) può coadiuvare l'Europol, in particolare formulando pareri sulla base delle analisi da questo sviluppate;

  7. g) può fornire un sostegno logistico nei casi di cui alle lettere a), c) e d). Tale sostegno logistico può comportare assistenza per la traduzione, l'interpretazione e l'organizzazione di riunioni di coordinamento.

2. Qualora due o più membri nazionali non siano d’accordo sulle modalità di risoluzione di un caso di conflitto di giurisdizione per quanto riguarda l’avvio di indagini o di azioni penali a norma dell’articolo 6, in particolare del paragrafo 1, lettera c), è chiesto al collegio di esprimere un parere scritto non vincolante sul caso, purché non sia stato possibile risolvere la questione di comune accordo tra le autorità nazionali competenti interessate. Il parere del collegio è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati. Il presente paragrafo lascia impregiudicato il paragrafo 1, lettera a), punto ii).

3. Fatte salve le disposizioni degli strumenti adottati dall’Unione europea sulla cooperazione giudiziaria, un’autorità competente può comunicare all’Eurojust ricorrenti rifiuti o difficoltà in ordine all’esecuzione di richieste e di decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, e chiedere al collegio di esprimere un parere scritto non vincolante sulla questione, purché non sia stato possibile risolverla di comune accordo tra le autorità nazionali competenti o con l’intervento dei membri nazionali interessati. Il parere del collegio è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati.

Art. 8 Seguito riservato alle richieste e ai pareri dell’Eurojust

Le autorità competenti degli Stati membri interessati, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o di non seguire un parere scritto ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, comunicano senza indugio all’Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni. Qualora non sia possibile motivare il rifiuto di accogliere una richiesta poiché ciò arrecherebbe pregiudizio a interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza o metterebbe a repentaglio la sicurezza delle persone, le autorità competenti degli Stati membri possono addurre motivazioni operative.

Art. 9 Membri nazionali

1. La durata del mandato dei membri nazionali è di almeno quattro anni. Lo Stato membro d’origine può rinnovare il mandato. Il membro nazionale non può essere revocato prima della fine del mandato senza informarne il Consiglio prima della revoca e senza fornirne le motivazioni. Qualora un membro nazionale sia presidente o vicepresidente dell’Eurojust, il suo mandato di membro deve consentirgli almeno di svolgere le sue funzioni di presidente o vicepresidente per tutto il mandato elettivo.

2. Tutte le informazioni scambiate fra l’Eurojust e gli Stati membri sono trasmesse per il tramite del membro nazionale.

3. Per conseguire gli obiettivi dell’Eurojust, il membro nazionale ha un accesso almeno equivalente alle informazioni o è in grado di ottenere almeno le informazioni contenute nei seguenti tipi di registri del suo Stato membro che sarebbero a sua disposizione in quanto magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia, secondo il caso, a livello nazionale:

  1. a) casellario giudiziario;

  2. b) registri delle persone arrestate;

  3. c) registri relativi alle indagini;

  4. d) registri del DNA;

  5. e) altri registri del proprio Stato membro contenenti informazioni ritenute necessarie all’assolvimento dei suoi compiti.

4. Il membro nazionale può contattare direttamente le autorità competenti del proprio Stato membro.

Art. 9 bis Poteri conferiti al membro nazionale a livello nazionale

1. I poteri di cui agli articoli 9 ter, 9 quater e 9 quinquies sono esercitati dal membro nazionale in qualità di autorità nazionale competente che agisce nel rispetto del diritto nazionale e alle condizioni stabilite nel presente articolo e agli articoli da 9 bis a 9 sexies. Nell’esercizio delle sue funzioni, il membro nazionale indica all’occorrenza quando agisce in virtù dei poteri conferiti ai membri nazionali a norma del presente articolo e degli articoli da 9 bis a 9 quinquies.

2. Ciascuno Stato membro definisce la natura e la portata dei poteri che conferisce al proprio membro nazionale per quanto concerne la cooperazione giudiziaria in relazione a tale Stato membro. Tuttavia, ogni Stato membro conferisce al proprio membro nazionale almeno i poteri di cui all’articolo 9 ter e, fatto salvo l’articolo 9 sexies, i poteri di cui agli articoli 9 quater e 9 quinquies, di cui disporrebbe in veste di giudice, magistrato del pubblico ministero o funzionario di polizia, secondo il caso, a livello nazionale.

3. Quando designa il membro nazionale e, se necessario, in qualsiasi altro momento, lo Stato membro notifica la sua decisione relativa all’attuazione del paragrafo 2 all’Eurojust e al segretariato generale del Consiglio cosicché questo ne possa informare gli altri Stati membri. Gli Stati membri s’impegnano ad accettare e a riconoscere le prerogative così conferite, purché siano conformi agli impegni assunti sul piano internazionale.

4. Ciascuno Stato membro definisce il diritto del membro nazionale di agire nei confronti delle autorità giudiziarie straniere conformemente agli impegni assunti sul piano internazionale.

Art. 9 ter Poteri ordinari

1. I membri nazionali, in qualità di autorità nazionali competenti, sono autorizzati a ricevere, trasmettere, agevolare, seguire e fornire le informazioni supplementari relative all’esecuzione delle richieste e delle decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco. Qualora siano esercitati i poteri di cui al presente paragrafo, l’autorità nazionale competente ne è informata senza indugio.

2. In caso di esecuzione parziale o inadeguata di una richiesta di cooperazione giudiziaria, i membri nazionali, in qualità di autorità nazionali competenti, sono autorizzati a chiedere all’autorità nazionale competente del proprio Stato membro misure supplementari ai fini della piena esecuzione della richiesta.

Art. 9 quater Poteri esercitati d’intesa con un’autorità nazionale competente

1. I membri nazionali, in qualità di autorità nazionali competenti, possono esercitare, d’intesa con un’autorità nazionale competente o su sua richiesta e caso per caso, i seguenti poteri:

  1. a) emettere e completare richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;

  2. b) eseguire nel proprio Stato membro richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;

  3. c) disporre nel proprio Stato membro misure investigative ritenute necessarie durante una riunione di coordinamento organizzata dall’Eurojust per assistere le autorità nazionali competenti interessate da una determinata indagine e alla quale sono invitate a partecipare le autorità nazionali competenti interessate dall’indagine;

  4. d) autorizzare e coordinare consegne controllate nel proprio Stato membro.

2. I poteri di cui al presente articolo sono di norma esercitati da un’autorità nazionale competente.

Art. 9 quinquies Poteri esercitati in casi urgenti

In qualità di autorità nazionali competenti, i membri nazionali, in casi urgenti e allorché siano nell’impossibilità di individuare o contattare l’autorità nazionale competente in tempo utile, hanno il diritto di:

  1. a) autorizzare e coordinare consegne controllate nel proprio Stato membro;

  2. b) eseguire, in relazione al proprio Stato membro, una richiesta o decisione in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.

Non appena è individuata o contattata, l’autorità nazionale competente è informata sull’esercizio dei poteri di cui al presente articolo.

Art. 9 sexies Richieste di membri nazionali qualora i poteri non possano essere esercitati

1. Il membro nazionale, in qualità di autorità nazionale competente, è competente almeno per presentare all’autorità competente una proposta finalizzata all’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 quater e 9 quinquies, qualora il conferimento di tali poteri al membro nazionale sia contrario:

  1. a) alle norme costituzionali, ovvero

  2. b) agli aspetti fondamentali del sistema giudiziario penale:

    1. i) relativi alla suddivisione dei poteri tra polizia, magistrati del pubblico ministero e giudici;

    2. ii) relativi alla divisione funzionale dei compiti tra procure; ovvero

    3. iii) relativi alla struttura federale dello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di cui al paragrafo 1, la richiesta presentata dal membro nazionale sia trattata senza indebito ritardo dall’autorità nazionale competente.

Art. 9 septies Partecipazione del membro nazionale alle squadre investigative comuni

I membri nazionali sono autorizzati a partecipare alle squadre investigative comuni in conformità dell’articolo 13 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea o della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni10, per quanto riguarda il proprio Stato membro, anche per quanto riguarda l’istituzione di tali squadre. Tuttavia, gli Stati membri possono subordinare la partecipazione del membro nazionale all’accordo dell’autorità nazionale competente. I membri nazionali, i loro aggiunti o assistenti sono invitati a partecipare a qualsiasi squadra investigativa comune che interessi il loro Stato membro e benefici di un finanziamento comunitario in conformità degli strumenti finanziari applicabili. Ciascuno Stato membro determina se il membro nazionale partecipa alla squadra investigativa comune in quanto autorità nazionale competente o per conto dell’Eurojust.

Art. 10 Collegio

1. Il collegio è composto di tutti i membri nazionali. Ciascun membro nazionale dispone di un voto.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva il regolamento interno dell’Eurojust su proposta del collegio. Il collegio adotta la sua proposta a maggioranza dei due terzi dopo aver consultato l’autorità di controllo comune di cui all’articolo 23 per quanto concerne le disposizioni relative al trattamento dei dati personali. Le disposizioni del regolamento interno che riguardano il trattamento dei dati personali possono costituire oggetto di un'approvazione separata da parte del Consiglio.

3. Quando agisce ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 3,, il collegio prende le sue decisioni con la maggioranza dei due terzi. Le altre decisioni del collegio sono prese conformemente al regolamento interno.

Art. 11 Ruolo della Commissione

1. La Commissione è pienamente associata ai lavori dell'Eurojust, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del trattato. Essa partecipa a tali lavori nei settori di sua competenza.

2. Nell'ambito dei lavori dell'Eurojust relativi al coordinamento delle indagini e delle azioni penali, la Commissione può essere invitata a fornire le sue conoscenze specialistiche.

3. L'Eurojust può concordare con la Commissione le modalità pratiche necessarie per rafforzare la loro cooperazione.

Art. 12 Sistema di coordinamento nazionale Eurojust

1. Ciascuno Stato membro designa uno o più corrispondenti nazionali per l’Eurojust.

2. Entro il 4 giugno 2011, ciascuno Stato membro istituisce un sistema di coordinamento nazionale Eurojust per assicurare il coordinamento del lavoro svolto:

  1. a) dai corrispondenti nazionali dell’Eurojust;

  2. b) dal corrispondente nazionale dell’Eurojust in materia di terrorismo;

  3. c) dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea e da non più di tre altri punti di contatto della rete giudiziaria europea;

  4. d) dai membri nazionali o dai punti di contatto della rete delle squadre investigative comuni e delle reti istituite dalla decisione 2002/494/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa all’istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra11, dalla decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi12, e dalla decisione 2008/852/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa a una rete di punti di contatto contro la corruzione13.

3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 mantengono la loro posizione e il loro statuto ai sensi del diritto nazionale.

4. I corrispondenti nazionali dell’Eurojust sono responsabili del funzionamento del sistema di coordinamento nazionale Eurojust. Qualora siano designati vari corrispondenti dell’Eurojust, uno di questi è responsabile del funzionamento del sistema di coordinamento nazionale Eurojust.

5. Il sistema di coordinamento nazionale Eurojust agevola, all’interno dello Stato membro, lo svolgimento dei compiti dell’Eurojust, segnatamente:

  1. a) provvedendo affinché il sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all’articolo 16 riceva le informazioni relative allo Stato membro interessato in modo efficace e affidabile;

  2. b) aiutando a determinare se procedere al trattamento del fascicolo con l’assistenza dell’Eurojust o della rete giudiziaria europea;

  3. c) aiutando il membro nazionale a individuare le pertinenti autorità per l’esecuzione delle richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;

  4. d) mantenendo stretti rapporti con l’unità nazionale Europol.

6. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 5, le persone di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere da a) a c), sono collegate e le persone di cui al paragrafo 2, lettera d), possono essere collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli in conformità del presente articolo e degli articoli 16, 16 bis, 16 ter e 18, nonché del regolamento interno dell’Eurojust. Il collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli è a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

7. Il presente articolo lascia impregiudicati i contatti diretti tra autorità giudiziarie competenti previsti dagli strumenti di cooperazione giudiziaria, quali l’articolo 6 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea. Le relazioni tra il membro nazionale e i corrispondenti nazionali non escludono contatti diretti tra il membro nazionale e le sue autorità competenti.

Art. 13 Scambi di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali

1. Le autorità competenti degli Stati membri scambiano con l’Eurojust qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di quest’ultima, conformemente agli articoli 4 e 5 nonché alle norme sulla protezione dei dati contemplate dalla presente decisione. Tale disposizione include almeno le informazioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7.

2. La trasmissione di informazioni all’Eurojust è interpretata come richiesta di assistenza dell’Eurojust nel caso in questione solo se un’autorità competente dispone in tal senso.

3. I membri nazionali dell’Eurojust hanno la facoltà di scambiare, senza autorizzazione preliminare, qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni dell’Eurojust, tra di loro o con le autorità competenti dei rispettivi Stati membri. In particolare, i membri nazionali sono messi al corrente senza indugio di un caso che li riguarda.

4. Il presente articolo lascia impregiudicati altri obblighi relativi alla trasmissione di informazioni all’Eurojust, tra cui quelli derivanti dalla decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici14.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i membri nazionali siano informati dell’istituzione di una squadra investigativa comune, che sia istituita a norma dell’articolo 13 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea o a norma della decisione quadro 2002/465/GAI, e dei risultati del lavoro di tali squadre.

6. Gli Stati membri provvedono affinché il rispettivo membro nazionale sia informato senza indugio di qualsiasi caso riguardante direttamente almeno tre Stati membri per cui richieste o decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, sono state trasmesse ad almeno due Stati membri; e

  1. a) il reato in questione è punibile nello Stato membro richiedente o nello Stato membro di emissione con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima di almeno cinque o sei anni, decisa dallo Stato membro in questione, ed è incluso nel seguente elenco:

    1. i) tratta di esseri umani;

    2. ii) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

    3. iii) traffico di stupefacenti;

    4. iv) traffico di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni;

    5. v) corruzione;

    6. vi) frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee;

    7. vii) falsificazione dell’euro;

    8. viii) riciclaggio di denaro;

    9. ix) attacchi contro i sistemi di informazione;

    ovvero

  2. b) vi sono indicazioni concrete del coinvolgimento di un’organizzazione criminale; ovvero

  3. c) vi sono indicazioni secondo le quali il caso può avere una grave dimensione transfrontaliera o un’incidenza sul piano dell’Unione europea o potrebbe riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati.

7. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi membri nazionali siano informati in merito a:

  1. a) casi in cui sono sorti o possono sorgere conflitti di giurisdizione;

  2. b) consegne controllate che riguardino almeno tre Stati, di cui almeno due siano Stati membri;

  3. c) difficoltà o rifiuti ripetuti che riguardano l’esecuzione di richieste e di decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.

8. Le autorità nazionali non sono tenute, in singoli casi concreti, a trasmettere informazioni se così facendo:

  1. a) si arreca pregiudizio agli interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza; ovvero

  2. b) si mette a repentaglio la sicurezza delle persone.

9. Il presente articolo lascia impregiudicate le condizioni stabilite in accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi, comprese le condizioni stabilite da paesi terzi riguardo all’utilizzo delle informazioni già fornite.

10. Le informazioni trasmesse all’Eurojust ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7 includono almeno, se disponibile, il tipo di informazione di cui all’elenco che figura nell’allegato.

11. Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse all’Eurojust in modo strutturato.

12. Entro il 4 giugno 2014*, la Commissione redige, sulla scorta delle informazioni trasmesse dall’Eurojust, una relazione sull’attuazione del presente articolo, corredata di eventuali proposte che ritenga opportune, in particolare per valutare l’opportunità di una modifica dei paragrafi 5, 6 e 7 e dell’allegato.

Art. 13 bis Informazioni trasmesse dall’Eurojust alle autorità nazionali competenti

1. L’Eurojust comunica alle autorità nazionali competenti informazioni ed elementi di riscontro sui risultati del trattamento delle informazioni, nonché sull’esistenza di collegamenti con casi già registrati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

2. Inoltre, allorché un’autorità nazionale competente le chiede di fornire informazioni, l’Eurojust le trasmette entro il termine richiesto da tale autorità.

Art. 14 Trattamento di dati personali

1. Nella misura in cui sia necessario per raggiungere i suoi obiettivi, l'Eurojust può, nell'ambito delle sue competenze e al fine di svolgere le sue funzioni, trattare dati personali avvalendosi di procedimenti automatizzati o di casellari manuali strutturati.

2. L'Eurojust prende le misure necessarie per garantire un livello di protezione dei dati personali almeno equivalente a quello risultante dall'applicazione dei principi sanciti dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 e successive modifiche, che siano in vigore tra gli Stati membri.

3. I dati personali trattati dall'Eurojust sono adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, nonché, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri o da altri partner ai sensi degli articoli 13, 26 e 26 bis, esatti ed aggiornati. L'Eurojust tratta i dati personali in modo leale e lecito.

Art. 15 Restrizioni al trattamento dei dati personali

1. In occasione del trattamento dei dati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, l'Eurojust può trattare soltanto i seguenti dati personali riguardanti le persone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono sospettate di aver commesso un reato di competenza dell’Eurojust o di avervi partecipato o che sono state condannate per un siffatto reato:

  1. a) cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;

  2. b) data e luogo di nascita;

  3. c) cittadinanza;

  4. d) sesso;

  5. e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;

  6. f) codici di previdenza sociale, patenti di guida, documenti d'identità e dati del passaporto;

  7. g) informazioni riguardanti le persone giuridiche, se comprendono informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili oggetto di un'indagine o di un'azione penale;

  8. h) conti bancari e conti presso altri istituti finanziari;

  9. i) descrizione e natura dei fatti contestati, data in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini;

  10. j) fatti che fanno presumere l'estensione internazionale del caso;

  11. k) informazioni relative alla presunta appartenenza ad un'organizzazione criminale;

  12. l) numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica e dati citati all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione15;

  13. m) dati relativi all’immatricolazione dei veicoli;

  14. n) profili DNA ottenuti a partire dalla parte non codificante del DNA, fotografie e impronte digitali.

2. In caso di trattamento dei dati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, l'Eurojust può trattare soltanto i seguenti dati personali riguardanti le persone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono considerate testimoni o vittime in un'indagine o azione penale riguardante una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 4:

  1. a) cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;

  2. b) data e luogo di nascita;

  3. c) cittadinanza;

  4. d) sesso;

  5. e) luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;

  6. f) descrizione e natura dei fatti che li riguardano, data in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini.

3.

Tuttavia, in casi eccezionali, l'Eurojust può anche trattare, per un periodo di tempo limitato, altri dati personali relativi alle circostanze di un reato qualora siano di rilevanza immediata e rientrino nell'ambito di indagini in corso, al cui coordinamento l'Eurojust contribuisce, purché il trattamento di questi dati specifici sia conforme agli articoli 14 e 21.

Il delegato alla protezione dei dati di cui all'articolo 17 è immediatamente informato del ricorso al presente paragrafo.

Qualora questi altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2, la decisione relativa al loro trattamento è adottata congiuntamente da almeno due membri nazionali.

4.

I dati personali, trattati mediante procedimenti automatizzati o meno, che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, e i dati relativi alla salute o alla vita sessuale possono essere trattati dall'Eurojust soltanto qualora siano necessari per le indagini nazionali pertinenti e per il coordinamento all'interno dell'Eurojust.

Il delegato alla protezione dei dati è immediatamente informato del ricorso al presente paragrafo.

Tali dati non possono essere trattati nell'indice di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della presente decisione.

Qualora questi altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2, la decisione relativa al loro trattamento è adottata dal collegio.

Art. 16 Sistema automatico di gestione dei fascicoli, indice e archivi di lavoro temporanei

1. Conformemente alla presente decisione, l’Eurojust istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice contenenti dati personali e non personali.

2. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a:

  1. a) prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali in cui l’Eurojust fornisce assistenza, segnatamente tramite il controllo incrociato delle informazioni;

  2. b) agevolare l’accesso alle informazioni sulle indagini e le azioni penali in corso;

  3. c) agevolare il controllo della legittimità del trattamento dei dati personali e del rispetto della presente decisione in tale ambito.

3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli, nella misura in cui ciò sia conforme alle norme sulla protezione dei dati contemplate dalla presente decisione, può essere collegato alla rete di telecomunicazioni protetta di cui all’articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla rete giudiziaria europea16.

4. L’indice contiene rinvii agli archivi di lavoro temporanei trattati nel quadro dell’Eurojust e non può contenere dati personali diversi da quelli di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a i), k) e m), e all’articolo 15, paragrafo 2.

5. Nello svolgimento delle loro funzioni in conformità della presente decisione, i membri nazionali dell’Eurojust possono trattare in un archivio di lavoro temporaneo dati relativi ai casi specifici dei quali si occupano. Ne consentono l’accesso al delegato alla protezione dei dati. Il membro nazionale interessato informa il delegato alla protezione dei dati della creazione di ogni nuovo archivio di lavoro temporaneo contenente dati personali.

6. Per il trattamento di dati personali relativi a un caso l’Eurojust non può istituire archivi automatizzati diversi dal sistema automatico di gestione dei fascicoli.

Art. 16 bis Funzionamento degli archivi di lavoro temporanei e dell’indice

1. Il membro nazionale interessato crea un archivio di lavoro temporaneo per ogni caso in merito al quale gli sono trasmesse informazioni, purché la trasmissione sia conforme alla presente decisione o agli strumenti di cui all’articolo 13, paragrafo 4. Il membro nazionale è responsabile della gestione degli archivi di lavoro temporanei che ha creato.

2. Il membro nazionale che ha creato un archivio di lavoro temporaneo decide, caso per caso, se mantenere riservato tale archivio ovvero se concedervi ad altri membri nazionali associati o a personale autorizzato dell’Eurojust accesso totale o parziale, ove necessario per consentire all’Eurojust di svolgere le sue funzioni.

3. Il membro nazionale che ha creato un archivio di lavoro temporaneo decide quali informazioni relative a tale archivio inserire nell’indice.

Art. 16 ter Accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli a livello nazionale

1. Le persone di cui all’articolo 12, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, possono accedere unicamente:

  1. a) all’indice, purché il membro nazionale che ha deciso di introdurre i dati nell’indice non abbia espressamente negato tale accesso;

  2. b) agli archivi di lavoro temporanei creati o gestiti dal membro nazionale del loro Stato membro;

  3. c) agli archivi di lavoro temporanei creati o gestiti da membri nazionali di altri Stati membri ai quali il membro nazionale del loro Stato membro è autorizzato ad accedere, purché il membro nazionale che ha creato o gestisce l’archivio di lavoro temporaneo non abbia espressamente negato tale accesso.

2. Il membro nazionale decide, entro i limiti di cui al paragrafo 1, la portata dell’accesso agli archivi di lavoro temporanei concesso nel proprio Stato membro alle persone di cui all’articolo 12, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell’articolo 12, paragrafo 6.

3.

Previa consultazione del membro nazionale, ciascuno Stato membro decide la portata dell’accesso all’indice concesso nello Stato membro stesso alle persone di cui all’articolo 12, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell’articolo 12, paragrafo 6. Gli Stati membri notificano la loro decisione relativa all’attuazione del presente paragrafo all’Eurojust e al segretariato generale del Consiglio affinché quest’ultimo ne informi gli altri Stati membri.

Tuttavia le persone di cui all’articolo 12, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, hanno almeno accesso all’indice nella misura necessaria ad accedere agli archivi di lavoro temporaneo a cui hanno avuto accesso in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

4. Entro il 4 giugno 2013, l’Eurojust riferisce al Consiglio e alla Commissione in merito all’attuazione del paragrafo 3. In base a tale relazione ciascuno Stato membro considera se sia opportuno riesaminare la portata dell’accesso concesso in conformità del paragrafo 3.

Art. 17 Delegato alla protezione dei dati

1. L'Eurojust dispone di un delegato alla protezione dei dati, appositamente designato tra i membri del personale. In questo contesto il delegato dipende direttamente dal collegio. Nell'esercizio delle funzioni menzionate nel presente articolo, agisce in maniera indipendente.

2. Il delegato alla protezione dei dati ha in particolare le seguenti funzioni:

  1. a) garantire in modo indipendente la legittimità e il rispetto della presente decisione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali;

  2. b) controllare che la trasmissione e la ricezione dei dati personali siano registrate per iscritto in base alle modalità previste dal regolamento interno, segnatamente ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, alle condizioni di sicurezza previste dall'articolo 22;

  3. c) garantire che le persone interessate siano informate, su loro richiesta, dei loro diritti secondo quanto previsto dalla presente decisione.

3. Nello svolgimento delle sue funzioni il delegato alla protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trattati dall'Eurojust e a tutti i locali dell'Eurojust.

4. Qualora constati un trattamento che ritenga non conforme alla presente decisione, il delegato alla protezione dei dati:

  1. a) ne informa il collegio che ne accusa ricevuta;

  2. b) ricorre all'autorità di controllo comune qualora il collegio non abbia rimediato alla non conformità del trattamento entro un termine ragionevole.