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Sez. 2, Ordinanza n. 4819 del 03/03/2026 (Rv. 677314-01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001 - Presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a
Stato
decisa il 2026-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677314-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

coltivare il giudizio e di assenza del pregiudizio - Estensione al giudizio presupposto estinto per inattività delle parti dopo la proposizione della domanda di equa riparazione - Onere della prova.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio e di conseguente assenza del pregiudizio - prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001 - è applicabile anche quando l'estinzione per mancata comparizione delle parti del giudizio presupposto avvenga dopo la proposizione della domanda dell'equo indennizzo, sicché spetta al ricorrente vincere la presunzione, provando di avere subìto un pregiudizio nonostante l'estinzione del processo presupposto.

Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)