Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 74 Motivi di nullità
Oltre ai motivi di nullità di cui agli articoli 52 e 53, il marchio collettivo UE, se la sua registrazione non è conforme alle disposizioni dell’articolo 68, è dichiarato nullo su domanda presentata all’Ufficio o sulla base di una domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni procedendo a una modifica del regolamento d’uso.
Sezione 2. Marchi di certificazione UE
Art. 74 ter Regolamento per l'uso del marchio di certificazione UE
3. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.
Titolo IX. Disposizioni di procedura
Sezione 1. Disposizioni generali
Art. 75 Motivazione delle decisioni
Le decisioni dell’Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.
Art. 76 Esame d’ufficio dei fatti
1. Nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. Nei procedimenti di nullità instaurati ai sensi dell'articolo 52, l'Ufficio limita l'esame ai motivi e agli argomenti presentati dalle parti.
2. L’Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo.
Art. 77 Procedura orale
1. Quando ne ravvisi l’opportunità, l’Ufficio ricorre alla procedura orale, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti nella procedura.
2. La procedura orale dinanzi agli esaminatori, alla divisione di opposizione, nonché dinanzi alla divisione legale e di amministrazione dei marchi non è pubblica.
3. La procedura orale, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblica dinanzi alla divisione di annullamento e alle commissioni di ricorso, salvo decisione contraria adottata dall’organo adito qualora la pubblicità possa presentare, in particolare per una delle parti nella procedura, inconvenienti gravi e ingiustificati.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a conformemente all'articolo 163 bis per specificare le modalità dettagliate per il procedimento orale, comprese quelle relative all'uso delle lingue ai sensi dell'articolo 119.
Art. 78 Istruzione
1. Nelle procedure dinanzi all’Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:
a) l’audizione delle parti;
b) la richiesta di informazioni;
c) la produzione di documenti e di campioni;
d) l’audizione di testimoni;
e) la perizia;
f) le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione.
2. Il servizio adito può affidare a uno dei propri membri l’assunzione dei mezzi istruttori.
3. L’Ufficio, ove ritenga necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona a comparire dinanzi a esso.
4. Le parti vengono informate dell’audizione di un testimone o di un perito dinanzi all’Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande al testimone o al perito.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis per specificare le modalità dettagliate dell'istruttoria.
Art. 79 Notifica
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis per specificare le modalità dettagliate della notifica.
Art. 79 ter Comunicazioni all'Ufficio
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis per specificare le norme in materia di mezzi di comunicazione, compresi quelli elettronici, che le parti devono utilizzare dinanzi all'Ufficio e i moduli che l'Ufficio deve fornire.
Art. 79 quater Termini
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis per specificare le modalità relative al calcolo e alla durata dei termini.
Art. 80 Cancellazione o revoca
1. Qualora l’Ufficio effettui un’iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiate da un errore procedurale evidente che gli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione. Qualora nella procedura vi sia una sola parte e l’iscrizione o l’atto ne ledano i diritti, la cancellazione o la revoca sono disposte anche se l’errore non era evidente alla parte.
2. La cancellazione dell’iscrizione o la revoca della decisione di cui al paragrafo 1 sono disposte, d’ufficio o su istanza di una delle parti nella procedura, dall’organo che ha effettuato l’iscrizione o adottato la decisione. La cancellazione o la revoca sono disposte entro sei mesi dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti nella procedura nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio comunitario in questione che siano iscritti nel registro.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis per specificare la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro.
Art. 81 Restitutio in integrum
1. Il richiedente o il titolare di un marchio UE o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all’Ufficio che, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell’Ufficio, su richiesta, è reintegrato nei suoi diritti se detta inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente regolamento, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.
2. La richiesta deve essere presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell’impedimento. L’atto omesso deve essere compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta è ricevibile soltanto entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato. Qualora non sia stata presentata richiesta di rinnovo o non siano state pagate le tasse di rinnovo, il termine supplementare di sei mesi dalla scadenza della registrazione, previsto dall’articolo 47, paragrafo 3, terza frase, viene detratto dal periodo di un anno.
3. La richiesta deve essere motivata e indicare i fatti e le giustificazioni a sostegno. Essa è considerata presentata soltanto se la tassa di restitutio in integrum è stata pagata.
4. L’organo competente a statuire sull’atto omesso decide in merito alla richiesta.
5. Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti dal paragrafo 2, dall’articolo 41, paragrafi 1 e 3, e dall’articolo 82.
6. Il richiedente o il titolare di un marchio UE reintegrato nei suoi diritti non può invocarli contro un terzo che, in buona fede, abbia immesso prodotti in commercio o fornito servizi con un marchio identico o simile a quello comunitario nel periodo compreso tra la perdita del diritto alla domanda o al marchio UE e la pubblicazione della reintegrazione di questo diritto.
7. Il terzo in grado di avvalersi delle disposizioni del paragrafo 6 può ricorrere avverso la decisione che reintegra il richiedente o il titolare di un marchio UE nei suoi diritti, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della reintegrazione nel diritto.
8. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro di concedere la restitutio in integrum per quanto riguarda i termini previsti dal presente regolamento e che devono essere osservati nei confronti delle autorità di questo Stato.
Art. 82 Prosecuzione del procedimento
1. Il richiedente o il titolare di un marchio UE o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all’Ufficio che non abbia rispettato un termine fissato nei confronti dell’Ufficio può ottenere, facendone richiesta, la prosecuzione del procedimento a condizione che al momento della richiesta l’atto omesso sia stato compiuto. La richiesta di prosecuzione del procedimento è ammissibile solo se presentata entro due mesi dalla data di scadenza del termine non osservato. La richiesta si considera presentata soltanto dopo l’avvenuto pagamento della tassa di prosecuzione del procedimento.
2. Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti all’articolo 25, paragrafo 3, all’articolo 27, all’articolo 29, paragrafo 1, all’articolo 33, paragrafo 1, all’articolo 36, paragrafo 2, all’articolo 41, all’articolo 42, all’articolo 47, paragrafo 3, all’articolo 60, all’articolo 62, all’articolo 65, paragrafo 5, all’articolo 81 e all’articolo 112, nonché ai termini previsti dal presente articolo e ai termini previsti dal regolamento di esecuzione, per rivendicare, successivamente al deposito della domanda, una priorità ai sensi dell’articolo 30, una priorità di esposizione ai sensi dell’articolo 33 o una preesistenza ai sensi dell’articolo 34.
3. L’organo competente a statuire sull’atto omesso decide in merito alla richiesta.
4. Se l'Ufficio accoglie la richiesta, si considera che le conseguenze dell'inosservanza del termine non si siano verificate. Se fra la scadenza di detto termine e la richiesta di prosecuzione del procedimento è stata adottata una decisione, il dipartimento competente a decidere sull'atto omesso riesamina la decisione e, se il compimento dell'atto omesso stesso è sufficiente, adotta una decisione diversa. Se, a seguito del riesame, l'Ufficio conclude che la decisione originaria non deve essere modificata, conferma per iscritto tale decisione.
5. Se l’Ufficio respinge la richiesta la tassa è rimborsata.
Art. 82 bis Interruzione del procedimento
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163 bis per specificare le modalità dettagliate della prosecuzione del procedimento dinanzi all'Ufficio.
Art. 83 Riferimento ai principi generali
In assenza di una disposizione di procedura nel presente regolamento, nel regolamento d’esecuzione, nel regolamento relativo alle tasse o nel regolamento di procedura delle commissioni di ricorso, l’Ufficio prende in considerazione i principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri.
Art. 84 Cessazione degli obblighi finanziari
1. Il diritto dell’Ufficio di esigere il pagamento di tasse si prescrive dopo quattro anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile.
2. I diritti nei confronti dell’Ufficio in materia di rimborso di tasse o di somme pagate in eccedenza all’Ufficio, all’atto del pagamento delle tasse, si prescrivono dopo quattro anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale il diritto è sorto.
3. Il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 è interrotto, nel caso previsto al paragrafo 1, da un invito a pagare la tassa e, in quello previsto al paragrafo 2, da una istanza in forma scritta presentata da chi fa valere il diritto. Il termine interrotto riprende a decorrere dal momento della sua interruzione; esso scade al più tardi sei anni dopo la fine dell’anno civile nel corso del quale aveva avuto inizio la decorrenza iniziale, a meno che sia stata promossa un’azione in giudizio per far valere il diritto; in tal caso, il termine scade non prima di un anno dopo la data in cui la decisione è passata in giudicato.
Sezione 2. Spese
Art. 85 Ripartizione delle spese
1. La parte soccombente in una procedura di opposizione, di decadenza, di nullità o di ricorso sopporta l’onere delle tasse versate dall’altra parte nonché, fatte salve le disposizioni dell’articolo 119, paragrafo 6, tutte le spese sostenute dalla medesima, indispensabili ai fini delle procedure, comprese le spese di spostamento e di soggiorno e la retribuzione di un agente, consulente o avvocato, entro i limiti delle tariffe fissate, per ciascuna categoria di spese, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione.
1 bis.
La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente sostenute dalla parte vincente. Tali atti d' esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.
Nello specificare tali importi relativi alle spese di viaggio e di soggiorno, la Commissione tiene conto della distanza tra il luogo di residenza o di lavoro di una parte, un rappresentante, un testimone o un perito e il luogo della procedura orale e della fase procedurale in cui i costi sono stati sostenuti, e, per quanto riguarda le spese di rappresentanza ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, della necessità di assicurare che l'obbligo di sostenere le spese non possa essere utilizzato abusivamente per motivi tattici dall'altra parte. Le spese di soggiorno sono calcolate conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio6.
La parte soccombente sostiene le spese per un solo opponente e, se del caso, per un solo rappresentante.
2. Tuttavia, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l’equità lo richieda, la divisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di ricorso decide una ripartizione differente.
3. La parte che pone fine a una procedura con il ritiro della richiesta di marchio UE, dell’opposizione, della richiesta di decadenza o di nullità o del ricorso, non rinnovando la registrazione del marchio UE o rinunciandovi, sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. In caso di non luogo a provvedere, la divisione d’opposizione, la divisione d’annullamento o la commissione di ricorso decide sulle spese in via equitativa.
5. Quando le parti concludono davanti alla divisione d’opposizione, alla divisione d’annullamento o alla commissione di ricorso un accordo sulle spese diverso da quello risultante dall’applicazione dei paragrafi precedenti, il servizio in questione prende atto di tale accordo.
6. La divisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di ricorso fissa l’importo delle spese da rimborsare a norma dei paragrafi precedenti quando tali spese si limitano alle tasse corrisposte all’Ufficio e alle spese di rappresentanza. In tutti gli altri casi il cancelliere della commissione di ricorso o un membro del personale della divisione di opposizione o della divisione di annullamento fissa l’importo delle spese da rimborsare su richiesta di parte. Tale richiesta è ammissibile solo entro i due mesi successivi alla data in cui diventa definitiva la decisione per la quale è stata richiesta la fissazione delle spese. Su richiesta presentata entro il termine prescritto, tale importo può essere riveduto con decisione della divisione d’opposizione o della divisione di annullamento o della commissione di ricorso.
Art. 86 Esecuzione delle decisioni che fissano l’ammontare delle spese
1. Ogni decisione definitiva dell’Ufficio che fissa l’ammontare delle spese costituisce titolo esecutivo.
2. L’esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. Ogni Stato membro designa un'autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione di cui al primo paragrafo e ne comunica le coordinate all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione. La formula esecutiva è apposta alla decisione da detta autorità, previa la sola verifica dell'autenticità della decisione come unica formalità.
3. Assolte tali formalità su richiesta della parte interessata, quest’ultima può ottenere l’esecuzione forzata adendo direttamente l’organo competente, secondo la legislazione nazionale.
4. L’esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni del paese interessato.
Sezione 3. Informazione del pubblico e delle autorità degli Stati membri
Art. 87 Registro dei marchi UE
1. L'Ufficio tiene un registro dei marchi UE e lo mantiene aggiornato.
2. Il registro deve contenere le seguenti iscrizioni relative alle domande e alle registrazioni del marchio UE:
a) la data di deposito della domanda;
b) il numero di fascicolo della domanda;
c) la data della pubblicazione della domanda;
d) il nome e l'indirizzo del richiedente;
e) il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all'articolo 92, paragrafo 3;
f) la rappresentazione del marchio, con indicazioni circa il tipo di riproduzione e, se del caso, una descrizione del marchio;
g) la denominazione dei prodotti e servizi;
h) le indicazioni relative alla rivendicazione della priorità ai sensi dell'articolo 30;
i) le indicazioni relative alla rivendicazione della priorità di esposizione ai sensi dell'articolo 33;
j) l'indicazione della rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale a norma dell'articolo 34;
k) l'indicazione che il marchio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, ha acquistato efficacia distintiva in seguito all'uso che ne è stato fatto;
l) l'indicazione che si tratta di un marchio collettivo;
n) la lingua in cui è stata presentata la domanda e la seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda, ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 3;
o) la data di iscrizione del marchio nel registro e il numero della registrazione;
p) una dichiarazione secondo la quale la domanda è il risultato della trasformazione di una registrazione internazionale designante l'Unione, ai sensi dell'articolo 161 del presente regolamento, accompagnata dalla data della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o dalla data della registrazione dell'estensione territoriale all'Unione successiva alla registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid ed eventualmente dalla data di priorità della registrazione internazionale.
3. Il registro deve contenere inoltre, con la relativa data di annotazione:
a) le modifiche del nome, dell'indirizzo o della cittadinanza o nazionalità del titolare del marchio UE, oppure una modifica dello Stato in cui egli ha il domicilio, la sede o uno stabilimento;
b) le modifiche del nome o dell'indirizzo del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all'articolo 92, paragrafo 3, prima frase;
c) in caso di designazione di un nuovo rappresentante, il nome e indirizzo professionale dello stesso;
d) le modifiche e le alterazioni del marchio, ai sensi degli articoli 43 e 48, e le correzioni di errori;
e) la menzione della modifica del regolamento d'uso del marchio collettivo ai sensi dell'articolo 71;
f) l'indicazione della rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale di cui all'articolo 34, ai sensi dell'articolo 35;
g) il trasferimento completo o parziale ai sensi dell'articolo 17;
h) la costituzione o cessione di un diritto reale ai sensi dell'articolo 19, e il tipo di diritto reale;
i) gli atti di esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 20 e le procedure di insolvenza ai sensi dell'articolo 21;
j) la concessione o il trasferimento della licenza ai sensi dell'articolo 22, ed eventualmente il tipo della licenza;
k) il rinnovo di una registrazione ai sensi dell'articolo 47 e la data da cui ha effetto, nonché le eventuali limitazioni ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 4;
l) la menzione della data di scadenza di una registrazione a norma dell'articolo 47;
m) le dichiarazioni di ritiro o di rinuncia del titolare del marchio ai sensi, rispettivamente, degli articoli 43 e 50;
n) la data di presentazione e i dettagli di un'opposizione ai sensi dell'articolo 41 o di una domanda ai sensi dell'articolo 56 o di una domanda riconvenzionale, ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 4, di decadenza o di dichiarazione di nullità o di ricorso ai sensi dell'articolo 60;
o) la data e il contenuto di una decisione su un'opposizione, una domanda o una domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 6, o della terza frase dell'articolo 100, paragrafo 6, ovvero un ricorso ai sensi dell'articolo 64;
p) la menzione del ricevimento dell'istanza di trasformazione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2;
q) la cancellazione del nome del rappresentante iscritto nel registro ai sensi del paragrafo 2, lettera e) del presente articolo;
r) la cancellazione della preesistenza del marchio nazionale;
s) la modifica o la cancellazione dei dati registrati a norma delle lettere h), i), e j) del presente paragrafo;
t) la sostituzione del marchio UE con una registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 157;
u) la data e il numero di una registrazione internazionale basata su una domanda di marchio UE che è stata registrata come marchio UE ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1;
v) la data e il numero di una registrazione internazionale basata sul marchio UE ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 2;
w) la divisione di una domanda ai sensi dell'articolo 44 e la divisione di una registrazione ai sensi dell'articolo 49, nonché gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo relativi alla registrazione divisionale e l'elenco di prodotti e servizi della registrazione originaria così come modificato;
x) la revoca di una decisione o di un'iscrizione nel registro a norma dell'articolo 80, se la revoca riguarda una decisione o un'iscrizione che sono state pubblicate.
4. Il direttore esecutivo può stabilire che debbano essere registrati altri dati oltre a quelli elencati nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, fatto salvo l'articolo 123, paragrafo 4.
5. Il registro può essere tenuto in forma elettronica. L'Ufficio raccoglie, organizza, rende pubblici e conserva i dati di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, ai fini previsti nel paragrafo 9. L'ufficio rende il registro facilmente accessibile al pubblico.
6. Ogni variazione del registro viene comunicata al titolare del marchio UE.
7. Su richiesta dell'interessato e previo pagamento di una tassa, l'Ufficio fornisce estratti del registro, autentici o non autentici.
8. Il trattamento dei dati relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, è effettuato ai seguenti fini:
a) gestire le domande e/o le registrazioni prescritte dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;
b) tenere un registro pubblico a fini di ispezione e di informazione da parte delle autorità pubbliche e degli operatori economici, al fine di consentire loro di esercitare i diritti conferitigli dal presente regolamento ed essere informati dell'esistenza di diritti anteriori appartenenti a terzi; e
c) presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.
9. Tutti i dati, compresi i dati personali, relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono considerati di interesse pubblico e accessibili a terzi. Per motivi di certezza del diritto, i dati del registro sono conservati per un periodo di tempo indeterminato.
Art. 87 bis Banca dati
1. In aggiunta all'obbligo di tenere un registro ai sensi dell'articolo 87, l'Ufficio raccoglie e conserva in una banca dati elettronica tutte le informazioni dettagliate fornite dai richiedenti o da qualsiasi altra parte nei procedimenti a norma del presente regolamento o di atti adottati in forza dello stesso.
2. La banca dati elettronica può comprendere dati personali, oltre a quelli inseriti nel registro ai sensi dell'articolo 87, nella misura in cui tali informazioni dettagliate sono prescritte dal presente regolamento o da atti adottati in forza dello stesso. La raccolta, conservazione e trattamento di tali dati viene effettuata ai seguenti fini:
a) gestire le domande e/o le registrazioni prescritte dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;
b) accedere alle informazioni necessarie per svolgere il relativo procedimento in modo più semplice ed efficiente;
c) comunicare con i richiedenti e le altre parti nel procedimento;
d) presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.
3. Il direttore esecutivo stabilisce le condizioni di accesso alla banca dati elettronica e il modo in cui il relativo contenuto, diverso dai dati personali di cui al paragrafo 2 del presente articolo ma comprendente quelli elencati nell'articolo 87, può essere messo a disposizione in formato leggibile meccanicamente, nonché le relative tariffe per tale accesso.
4. L'accesso ai dati personali di cui al paragrafo 2 è limitato e tali dati non sono messi a disposizione del pubblico, salvo che la parte interessata abbia fornito il suo consenso esplicito.
5. Tutti i dati sono conservati a tempo indeterminato. Tuttavia, la parte interessata può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale dalla banca dati dopo 18 mesi dalla scadenza del marchio o dalla chiusura della relativa procedura in contradditorio. La parte interessata ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento la rettifica di dati inesatti o errati.
Art. 87 ter Accesso online alle decisioni
1. Per ragioni di trasparenza e di prevedibilità, le decisioni dell'Ufficio sono rese disponibili online per l'informazione e la consultazione del pubblico. Qualsiasi parte del procedimento che ha portato all'adozione della decisione può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale contenuto nella decisione.
2. L'Ufficio può fornire accesso online alle sentenze di tribunali nazionali e dell'Unione europea attinenti ai suoi compiti al fine di sensibilizzare il pubblico alle questioni di proprietà intellettuale e promuovere la convergenza delle pratiche. L'Ufficio rispetta le condizioni della pubblicazione iniziale per quanto riguarda i dati personali.
Art. 88 Consultazione pubblica
1. I fascicoli relativi a domande di marchi UE non ancora pubblicate possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente.
2. Chiunque dia la prova che il richiedente di un marchio UE ha affermato che dopo la registrazione eserciterà contro di lui i relativi diritti può consultare il fascicolo già prima della pubblicazione della domanda e senza il consenso del richiedente.
3. Dopo la pubblicazione della domanda di marchio UE, i fascicoli della domanda e del relativo marchio possono, su richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica.
4. Quando i fascicoli sono consultati a norma dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo, possono essere esclusi dalla consultazione i documenti relativi all'astensione o alla ricusazione ai sensi dell'articolo 137, i progetti di decisioni e pareri e tutti gli altri documenti interni destinati alla preparazione di decisioni e pareri, nonché le parti del fascicolo rispetto alle quali la parte interessata ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza, salvo che la consultazione di tali parti del fascicolo sia giustificata da prevalenti interessi legittimi di chi chiede la consultazione.
5. La consultazione dei fascicoli del marchio UE per il quale sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione può avvenire sull'originale o su una copia o tramite mezzi tecnici di memoria, se il fascicolo è stato così memorizzato. Il direttore esecutivo stabilisce i mezzi di consultazione.
6. Se la consultazione dei fascicoli avviene secondo quanto previsto nel paragrafo 7, la richiesta di consultazione dei fascicoli è considerata effettuata soltanto in seguito al versamento della relativa tassa. Tale tassa non è versata se la consultazione su mezzi tecnici di memorizzazione è effettuata online.
7. La consultazione dei fascicoli ha luogo nella sede dell'Ufficio. A richiesta, è consentita la consultazione mediante trasmissione di copie dei documenti dei fascicoli. Il rilascio di tali copie è subordinato al pagamento di una tassa. L'Ufficio trasmette inoltre, su richiesta, copie autenticate o non autenticate della domanda di marchio UE dietro pagamento di una tassa.
8. I fascicoli tenuti dall'Ufficio relativi alle registrazioni internazionali che designano l'Unione possono essere consultati su richiesta a partire dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 152, paragrafo 1, in conformità delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo.
9. Ferme restando le restrizioni di cui al paragrafo 4, l'Ufficio può, su richiesta e dietro pagamento di una tassa, comunicare informazioni contenute nei fascicoli di marchi UE per i quali sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione. L'Ufficio può tuttavia esigere che si faccia uso della possibilità di richiedere la consultazione del fascicolo, qualora ne ravvisi l'opportunità in considerazione della quantità di informazioni da fornire.