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Sez. 3, Sentenza n. 421 del 06/02/1976 (Rv. 379069 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) - RISARCIBILITA DEL DANNO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379069-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) - RISARCIBILITA DEL DANNO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

In materia di risarcimento di danni futuri per la morte di un congiunto dovuta a fatto illecito altrui, la risarcibilita del danno e ammissibile in relazione alla certezza o rilevante grado di probabilita di sovvenzioni durevoli e costanti di cui i congiunti superstiti gia beneficiavano o avrebbero beneficiato, e non ad una mera eventualita di ipotetica insorgenza del danno. (nella specie, la Corte del merito aveva ritenuto che, ai fini di valutare il depauperamento determinatosi nel patrimonio dei figli per la morte del padre, andavano considerati gli incrementi dei quali lo stipendio di costui si sarebbe giovato, secondo il normale sviluppo della carriera di appartenenza, nonche la quota di maggiore liquidazione che sarebbe spettata nell'ipotesi di normale cessazione del rapporto di lavoro. La suprema Corte ha confermato la decisione, enunciando il principio di cui in massima). (Conf 2365/64; (Conf 3133/62; (V 3929/69, mass n 344344).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)