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Sez. 5, Sentenza n. 1931 del 30/03/1998 Cc. (dep. 13/07/1998) Rv. 211693 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO | Nuovo testo dell'art 289 cod.proc.pen. - Interrogatorio precedente la decisione sulla sospensione - Necessità - Dipendenza dal titolo di reato - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211693-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO

L'art. 289 cod.proc.pen, nella nuova formulazione introdotta dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997 n.234, che prevede l'interrogatorio dell'indagato prima della applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, è una norma di garanzia in quanto mira ad assicurare l'autotutela del soggetto nel procedimento incidentale, con riferimento a questa specifica misura. Tale "ratio" sostiene la norma in esame sia con riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione, sia a quelli comuni o plurioffensivi, che sono pur sempre qualificati dalla posizione e qualità soggettive dell'agente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 289 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)