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Ordinamento giudiziario

Testo in vigore al

Capo V. Della corte suprema di cassazione.

Art. 65 Attribuzioni della corte suprema di cassazione

1. La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unita', del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

2. La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del Regno, dell'Impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranita' dello Stato.

Art. 66 Composizione della corte suprema di cassazione

1. La corte suprema di cassazione e' costituita in sezioni, e composta da un primo presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri.

2. Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze solenni e puo' presiedere le udienze delle singole sezioni.

3. La composizione delle sezioni e' stabilita ai sensi dell'articolo 7-bis. A ciascuna delle sezioni civili e penali e' preposto un presidente di sezione e possono essere assegnati altri presidenti di sezione.

Art. 67 Costituzione del collegio giudicante

1. La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. Giudica in sezioni unite con il numero invariabile di nove votanti.

2. Il collegio a sezioni unite in materia civile e' composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale e' composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali.

Art. 68 Ufficio del massimario e del ruolo

1. Presso la corte suprema di cassazione e' costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal primo presidente.

2. All'ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 135, nove magistrati, di grado non superiore a consigliere di corte d'appello o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell'articolo 210 del presente ordinamento.

3. Le attribuzioni dell'ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale del Re Imperatore.

Titolo terzo. Del pubblico ministero

Capo I. Della costituzione del pubblico ministero.

Art. 69 Funzioni del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce.

Art. 70 Costituzione del pubblico ministero

1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti d'appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture circondariali.

2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'articolo 59.

3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attivita' ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati piu' magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessita' delle indagini o del dibattimento.

4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e puo' essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.

5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, puo' segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o piu' magistrati dell'ufficio.

6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.98

6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato puo' proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.

Art. 70-bis Direzione distrettuale antimafia

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51 comma 3- bis del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato e' preposto all'attivita' della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestivita' della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51 comma 3- bis del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamene il procuratore nazionale antimafia.

Art. 71 Nomina e funzioni dei vice procuratori onorari

1. Alle procure della Repubblica presso le preture aventi sede nel capoluogo di circondario possono essere addetti vice procuratori onorari per l'espletamento delle sole funzioni indicate nell'art. 72 commi 1 e 3.

2. I vice procuratori onorari sono nominati con le modalita' previste per la nomina dei vice pretori onorari. Ad essi si applicano le disposizioni previste nell'articolo 32 comma 1.

Art. 72 Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura

1. Le funzioni del pubblico ministero in udienza dibattimentale possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso la pretura, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari.I vice procuratori onorari e gli uditori giudiziari con almeno quattro mesi di tirocinio possono essere inoltre delegati a svolgere, con riferimento a procedimenti di volta in volta indicati, le funzioni del pubblico ministero nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo.

2. La delega e' conferita in relazione a una determinata udienza o a un singolo processo. La delega e' revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.

2- bis. Quando ritiene di esercitare l'azione penale a norma degli articoli 459 comma 1 e 565 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica presso la pretura puo' delegare per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in relazione a uno o piu' procedimenti, vice procuratori onorari indicati nominativamente.

Capo II. Delle attribuzioni del pubblico ministero.

Art. 73 Attribuzioni generali del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari;

2. promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza;

3. fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

4. Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell'ordine corporativo, sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.

Art. 74 Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale

1. Il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale.

2. Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze penali delle corti, dei tribunali e delle preture. In mancanza del suo intervento, l'udienza non puo' aver luogo.

3. Le attribuzioni del pubblico ministero negli atti preliminari del giudizio e nelle udienze della corte d'assise spettano al procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d'appello, il quale le esercita personalmente o per mezzo di altro magistrato addetto al suo ufficio.

4. Il procuratore generale, nella circoscrizione della corte di appello, provvede alla designazione dei magistrati del pubblico ministero che debbono intervenire alle udienze, delegando, se occorre, il procuratore del Re Imperatore o un sostituto presso il tribunale ordinario della sede dove e' convocata la corte d'assise.

5. La norma del comma precedente si applica anche per le udienze di corte d'assise che si tengono nella circoscrizione di una sede distaccata di corte d'appello.

Art. 75 Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrativa

1. Il pubblico ministero esercita l'azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando e' richiesto dalla legge, l'udienza non puo' aver luogo.

2. Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformita' alle leggi e ai regolamenti.

3. Il pubblico ministero presso le corti di appello interviene sempre nelle cause collettive ed individuali del lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 76 Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte di cassazione

1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte ne casi stabiliti dalla legge.

Art. 76-bis Procuratore nazionale antimafia

1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia.

2. Alla Direzione e' preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e puo' essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o piu' dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371- bis del codice di procedura penale.

6-bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2.

Art. 76-ter Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attivita' di coordinamento investigativo

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attivita' svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale antimafia e dalle Direzioni nazionale e distrettuali antimafia.98

Art. 77 Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze

1. Il pubblico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, puo' proporre ricorso per cassazione nell'interesse della legge, ed impugnare per revocazione le sentenze civili, nonche' chiedere la revisione delle sentenze penali.

Art. 78 Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione

1. Il pubblico ministero promuove la esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi a queste complementari.

2. Le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice civile sono fatti eseguire di ufficio dal pubblico ministero nei casi preveduti dalla legge.

Art. 79 Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze

1. Il pubblico ministero fa le opportune richieste al giudice per la disciplina delle udienze penali, e di quelle civili nelle quali interviene, salvi i poteri diretti in tale materia che la legge gli attribuisce per il tempo in cui il giudice e' in camera di consiglio.

Art. 80 Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti di appello ed i tribunali

1. Presso le corti di appello ed i tribunali il pubblico ministero non puo' assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali.

2. Il pubblico ministero interviene nei procedimenti di camera di consiglio in materia penale, ma non puo' assistere alle relative deliberazioni. Non puo' assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio in materia civile.

3. Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano l'ordine ed il servizio interno delle corti o dei tribunali.

Art. 81 Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare

1. Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali delle corti nel modo indicato nell'art. 96 del presente ordinamento.

2. Esercita in materia disciplinare le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi.

Art. 82 Potesta' del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assemblee generali

1. Quando occorre fare rilievi e richieste circa il servizio e la disciplina il procuratore generale del Re Imperatore richiede, ed il primo presidente della corte ordina la convocazione dell'assemblea generale per le relative deliberazioni.