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Sez. 3, Sentenza n. 2716 del 18/10/1994 Cc. (dep. 23/01/1995) Rv. 201223 - 01

Sanità pubblica - In genere | Smaltimento di rifiuti - Causa di non punibilità di cui all'art. 12 D.L. 6 maggio 1994, n. 279 - Applicabilità all'attività di autodemolizione - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1994-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201223-01

Sanità pubblica - In genere

Presupposto della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 12 D.L. 6 maggio 1994, n. 279 (che disciplina le attività finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo) è che l'attività svolta concerna residui destinati al riutilizzo, e non è tale l'attività di autodemolizione, in cui gran parte del materiale raccolto è inidoneo a qualunque forma di reimpiego, ma viene solo conferito alla discarica.

Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST., Decreto Legge 06/05/1994 num. 279 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)